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Legge di bilancio 2020 – Novità in ambito giuslavoristico

Legge di bilancio 2020 – Novità in ambito giuslavoristico

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020)
 
Di seguito trasmettiamo la nostra nota illlustrativa sulle principali novità di interesse giuslavoristico e fiscale contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.
 
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 sono in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve diverse decorrenze specifiche, come di seguito illustrate.
 
 
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
Legge di bilancio per l’anno 2020
 
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI (COMMA 7)
Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a O 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e O 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.
 
INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (COMMA 8)
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
 
Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati
  • nel corso dell’anno 2020;
  • da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
 
Nota bene:
rispetto a tale previsione, che ricalca sostanzialmente lo “sgravio totale” previsto per gli anni dal 2012 al 2016 dall’articolo 22 della Legge n. 183/2011, preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis. Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.
 
RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10)
Al fine di superare le problematiche emerse con l’incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l’articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l’estensione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020. Nel particolare, viene disposta
  • al comma 102 dell’articolo 1, Legge n. 205/2017, la sostituzione delle parole “Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018” con le parole “Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020”. Tale modifica comporta che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni),
    fermi restando i requisiti all’assunzione;
  • l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1-bis del DL n. 87/2018, per mezzo dei quali era stato
    introdotto quello che, a tutti gli effetti, era un nuovo incentivo all’assunzione di giovani under 35 per gli anni 2019 e 2020 (la relazione accompagnatoria al disegno di legge ammetteva che la norma aveva sollevato “dubbi interpretativi in quanto […] non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l’esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 […] o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia”). In considerazione di tali perplessità, il Ministero del Lavoro non aveva mai emanato il decreto previsto dal comma 3 e, nei fatti, la norma non aveva mai avuto effettiva applicazione;
  • la sostituzione del riferimento all’articolo 1-bis del DL n. 87/2018, con l’articolo 1 commi da 100 a 108 della Legge n. 205/2017, contenuta nell’articolo 1, comma 247 della Legge n. 145/2018 che dispone il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, delle misure volte ad agevolare l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni del Mezzogiorno. A seguito di tale modifica, l’incentivo occupazione sviluppo Sud, disciplinato dall’ANPAL con i Decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall’INPS con la Circolare n. 102/2019, dovrebbe essere cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge n. 205/2017.
In relazione alle modifiche sopra indicate, si ritiene che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020, con i codici <TipoIncentivo> già in vigore, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell’INPS per quanto riguarda:
  • il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell’anno 2019, per l’eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell’incentivo previsto dal DL n. 87/2018;
  • le istruzioni operative per fruire dell’incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.
 
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)
La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.
In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
  • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
    – per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
    – nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
Nel dettaglio, la modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:
– da un lato, viene abrogato il comma 714 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, che delegava all’INPS
l’onere di stabilire le modalità di fruizione dell’esonero previsto per l’assunzione dei lavoratori interessati;
– dall’altro lato, viene sostituito il comma 715 della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell’esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017. A tal fine, l’INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell’Istruzione
le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.
 
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (COMMA 12)
Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASpI possano richiedere all’INPS la liquidazione anticipata in un’unica soluzione
– a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero
– per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
 
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI (COMMA 13)
In relazione al contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota “ordinaria” dell’1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge due nuove esclusioni, grazie all’introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) al comma 29 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono infatti esclusi dall’applicazione del contributo addizionale NASpI, i contratti a termine stipulati:
  • nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019;
  • dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
In relazione a tale esclusione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non tanto la sede legale del datore di lavoro. Pertanto, l’esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell’azienda, e fermo restando il rispetto dei rimanenti requisiti;
  • per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
  • per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della Legge n. 84/1994.
 
BONUS BEBÈ (COMMI 340 – 341)
La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l’assegno previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020:
  • è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
  • è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo dell’assegno è pari a:
– 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione
economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
– 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
– 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
 
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (COMMA 342)
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre
lavoratore dipendente è:
  • prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  • stabilito nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.
 
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
 
APE SOCIALE (COMMA 473)
Il termine di scadenza dell’anticipo pensionistico previsto dalla Legge n. 232/2016 viene prorogato al 31 dicembre 2020; pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l’appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall’INPS.
 
OPZIONE DONNA (COMMA 476)
La cosiddetta “opzione donna” (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione. Niente cambia riguardo l’applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Inoltre, viene previsto che il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29 febbraio 2020, possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
 
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 – 633)
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.
 
LE NUOVE PERCENTUALI RISULTANO PERTANTO ESSERE LE SEGUENTI:
  • 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
  • 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
  • 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
  • 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.
BUONI PASTO E MENSE AZIENDALI (COMMA 677)
La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma
cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
 
Resta invece confermata la non imponibilità per:
  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazion di vitto corrisposte agli addetti:
    – ai cantieri edili;
    – ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
    – ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (COMMA 679-680)
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs n. 241/1997.
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

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