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Istruzioni INPS e INAIL sul nuovo tasso di differimento e dilazione per l’anno 2022

tasso dilazione e differimento

Istruzioni INPS e INAIL sul nuovo tasso di differimento e dilazione per l’anno 2022

Ecco le istruzioni dell’Inps e dell’Inail in merito all’interesse di dilazione e differimento per l’anno 2022. In particolare, si fa riferimento al nuovo tasso di differimento e dilazione che a decorrere dal 14 settembre 2022 è dell’1,25%.

Questa variazione viene inclusa in tutti gli importi di contribuzione agli Enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie e anche sulla misura di sanzioni civili.

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio le istruzioni fornite dall’Inps e Inail in merito all’argomento.  

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Voci di tariffa INAIL

Voci di tariffa INAIL

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 27 Febbraio 2019 il Decreto Interministeriale recante disposizioni in merito alle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
I datori di lavoro vengono, infatti, inquadrati nelle diverse gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali in base all’articolo 49 della Legge 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 38/2000.
 
Le voci di tariffa utili al calcolo del premio, quindi, vengono attribuite dall’istituto in riferimento alle attrezzature che vengono dichiarate in fase di apertura della posizione aziendale e, sulla base del tipo di attività che viene esercitata dall’impresa, vengono previsti diversi tassi di tariffa in base ai quali viene successivamente conteggiato il premio assicurativo da versare.
 
Pertanto, si ricorda di prendere contatti con lo Studio ogni qualvolta si verifichino cambiamenti riguardo alle attrezzature e/o alle attività esercitate, in modo da poter tempestivamente comunicare la relativa variazione, richiedendo alla sede INAIL territorialmente competente la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso di rischio corretto.
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Versamento F24 relativo al premio autoliquidazione INAIL

Versamento F24 relativo al premio autoliquidazione INAIL

In un’ottica sempre più orientata alla semplificazione delle procedure e alla minor produzione di documenti, considerate le importanti e concrete novità introdotte dalla Legge di Bilancio dell’anno 2019 in merito all’elaborazione dell’autoliquidazione INAIL 2018/2019, con decorrenza dall’anno 2019 il contributo conteggiato relativo al premio assicurativo INAIL verrà inserito nel Modello F24 unitamente ai tributi relativi all’elaborazione delle paghe del mese di Aprile 2019.
 
Qualora l’azienda decidesse di opzionare il pagamento del premio INAIL in maniera rateale, le stesse modalità verranno messe in atto anche per il versamento delle rate successive alla prima.
 
Si ricorda, inoltre, che, come già comunicato in precedenza, la rata con scadenza di pagamento il giorno 16 Maggio 2019 sarà comprensiva di 2 delle 4 rate previste dal piano di rateazione INAIL.
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Sconto INAIL – Oscillazione per prevenzione

Sconto INAIL – Oscillazione per prevenzione

L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24) le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Pertanto, le aziende, che abbiano effettuato nel 2018 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, compilando il modello OT24.
Il modello OT24 dovrà essere inviato all’INAIL on-line entro il 28 Febbraio 2019.
 
La riduzione del tasso di tariffa è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero di lavoratori:
  • 28% per le aziende con numero di lavoratori/anno fino a 10;
  • 18% per le aziende con numero di lavoratori/anno da 11 a 50;
  • 10% per le aziende con numero di lavoratori/anno da 51 a 200;
  • 5% per le aziende con numero di lavoratori anno superiore a 200.
La riduzione sarà applicabile in riferimento alla regolazione del premio 2019 in sede di autoliquidazione 2019/2020.
Possono presentare domanda tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
 
Si ricorda che per le attività iniziate da meno di due anni l’INAIL riconosce la possibilità di richiedere uno sconto in misura fissa del 15% in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Per presentare la richiesta è necessario compilare il modello OT20.
Ricordiamo che la riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; la misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.
I modelli OT24 e OT20 possono essere presentati esclusivamente per via telematica.
 
I modelli, le istruzioni dell’INAIL e gli allegati da compilare, sono scaricabili dal portale dell’istituto www.inail.it.
Vi invitiamo a contattare il vostro Consulente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per verificare i requisiti necessari per l’accesso alle riduzioni premiali di cui sopra.
 
Per ottemperare all’invio telematico del modello OT24 nei termini di legge previsti, in qualità di soggetto delegato all’adempimento, si richiede la consegna della documentazione entro e non oltre il 16/02/2019.
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Autoliquidazione INAIL – Differimento dei termini

Autoliquidazione INAIL – Differimento dei termini

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto il differimento degli obblighi relativi all’autoliquidazione INAIL.
Entro la data del 31 marzo 2019, l’INAIL rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo (il precedente termine era il 31 dicembre 2018). 
Entro la data del 16 maggio 2019:
  • è possibile inviare la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
  • dev’essere effettuato il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione – pagamento in unica soluzione o della prima rata – (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
  • dev’essere effettuata la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (la precedente scadenza era il 28 febbraio 2019);
  • il differimento dei termini riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.
ADEMPIMENTI LA CUI DATA DI SCADENZA RIMANE INVARIATA
L’INAIL ha precisato che resta confermato il termine di scadenza originario: 
  • dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018, fissato al 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 febbraio 2019 è domenica);
  • per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. I suddetti premi, per il 2019, potranno usufruire della riduzione pari al 15,24%.

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