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News e normative Normativa

Istruzioni INPS e INAIL sul nuovo tasso di differimento e dilazione per l’anno 2022

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Istruzioni INPS e INAIL sul nuovo tasso di differimento e dilazione per l’anno 2022

Ecco le istruzioni dell’Inps e dell’Inail in merito all’interesse di dilazione e differimento per l’anno 2022. In particolare, si fa riferimento al nuovo tasso di differimento e dilazione che a decorrere dal 14 settembre 2022 è dell’1,25%.

Questa variazione viene inclusa in tutti gli importi di contribuzione agli Enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie e anche sulla misura di sanzioni civili.

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio le istruzioni fornite dall’Inps e Inail in merito all’argomento.  

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Famiglia News e normative Normativa

Nuovi congedi genitoriali: pubblicato il decreto e le prime istruzioni dall’INPS

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Nuovi congedi genitoriali: pubblicato il decreto e le prime istruzioni dall’INPS

Prime istruzioni da parte dell’INPS per quanto riguarda il congedo genitoriale, indicando soprattutto novità per il congedo parentale.

Con le nuove direttive, il genitore ha molti più diritti verso il figlio, come ad esempio la possibilità di fruire del congedo di paternità a partire dai due mesi prima fino ai cinque mesi dopo la nascita e viene allungato il periodo a 20 giorni in caso di nascita plurima.

Inoltre, vengono illustrate altre novità riguardante le modalità di presentazione delle richieste congedo parentale da parte del lavoratore al datore di lavoro e precisazioni riguardanti il trattamento economico spettante allo stesso.

Scarica la circolare per visionare tutte le novità in merito e non perderti tutti gli aggiornamenti.

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News e normative Normativa

Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

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Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

Chiarimenti dell’INPS in merito all’Una Tantum 200 euro prevista dal Decreto Legge n.50/2022.  

Aggiornamento INPS per quanto riguarda le istruzioni applicative da seguire per accedere alla procedura della richiesta dell’indennità Una Tantum di 200 euro. Per questo, ha messo a disposizione un fac-simile di dichiarazione per poter agevolare la compilazione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro successivamente. 

Scarica subito la circolare e leggi nel dettaglio tutti gli aggiornamenti segnalati dall’INPS per il bonus una tantum 200 euro così da avere tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente la dichiarazione e gestire la richiesta dell’Una Tantum. 

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Covid Famiglia News e normative Normativa

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Covid News e normative Normativa

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure sostegno COVID-19 lavoro

Il Decreto legge del 22 marzo 2021, n.41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, introduce misure urgenti per il sostegno alle imprese, agli operatori economici, al lavoro, alla salute e ai servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19. 

Principali misure di interesse 

È stata prevista la proroga per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate e della consegna ai percipienti al 31 marzo 2021. 

Trattamenti di integrazione salariale

Sono previste nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: 

  • per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per un massimo di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. 
  • È previsto anche l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) per un massimo di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è richiesto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro per accedere a questi trattamenti. 

Blocco dei licenziamenti

Un’altra importante misura riguarda il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • il divieto di licenziamento è confermato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla CIGO e alla CIGS. 
  • il divieto i licenziamento è confermato fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD). 

Indennità per i lavoratori stagionali

È stata prevista un’indennità per i lavoratori stagionali nel turismo, negli stabilimenti termali, nello spettacolo e nello sport:

  • i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori riceveranno automaticamente una nuova indennità pari a 2.400 euro, senza bisogno di presentare domanda. 
  • i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta possono ricevere un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021  e abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo. 

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Per i dipendenti in condizioni di fragilità è stato prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano per l’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento. 

Disposizioni per la NASpI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di una nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta di NASpI per le indennità concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021. 

Disposizioni per i contratti a termine

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, si proroga la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza indicare le causali fino al 31 dicembre 2021. Anche i datori di lavoro che hanno già usufruito di questa possibilità possono accedervi. 

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio l principali misure adottate. 

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Permessi ex Legge n. 104/1992

Permessi ex Legge n. 104/1992

Riproporzionamento in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021

Con la circolare n. 45 del 19 marzo u.s. l’INPS ha fornito le proprie -nuove- indicazioni in merito al riproporzionamento dei permessi ex Legge n. 104/1992 da operare nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22925 del 29 settembre 2017 e n. 4069 del 20 febbraio 2018 e della disamina avvenuta da parte del Ministero del Lavoro.

In particolare, le nuove indicazioni dell’Istituto riguardano le modalità di riproporzionamento della durata dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, da attuare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, e sono riassumibili come di seguito. Tuttavia, per completezza, nel seguente paragrafo riportiamo anche le modalità di riproporzionamento previste per gli altri tipi di rapporti di lavoro part time, e non oggetto della circolare qui commentata.

Casi in cui i permessi ex Legge n. 104/1992 vengono richiesti in giorni
Tipo rapporto
Modalità calcolo/riproporzionamento
Part-time di tipo orizzontale

I 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati, dovendo essere riconosciuti interamente.

(Inps, paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018).

Part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%

I 3 giorni di permesso andranno riproporzionati secondo la seguente formula:

(orario medio settimanale teorico del lavoratore part-time ÷ orario medio settimanale teorico del lavoratore a tempo pieno)  x 3

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ricorda che questo riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei 3 giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Part-time di tipo verticale

e di tipo misto fino dal 51% in poi

I 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati, dovendo essere riconosciuti interamente

(Inps, paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018).

Casi in cui i permessi ex Legge n. 104/1992 vengono frazionati in ore
part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%

I permessi andranno riproporzionati secondo la seguente formula, con la quale si otterranno le ore mensili di permessi fruibili:

(orario medio settimanale teorico del lavoratore part-time ÷ numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3

(Inps, messaggio n. 16866/2007)

part-time di tipo orizzontale, verticale e misto dal 51% in poi

I permessi andranno riproporzionati secondo la seguente formula con la quale si otterranno le ore mensili di permessi fruibili:

(orario normale di lavoro medio settimanale ÷ numero medio giorni lavorativi settimanali lavoratore a tempo pieno) x 3

(Inps, paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018)

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Enti News e normative Normativa

Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia

Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia

Inps, circolare n. 106 del 23 settembre 2020: visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità

Segnaliamo che l’INPS, con la circolare n. 106 del 23 settembre u.s., ha informato che è disponibile, mediante il proprio portale web istituzionale, un nuovo servizio ad uso dei lavoratori per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante gli eventi di malattia, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare da parte del datore di lavoro.

Tale nuovo strumento, consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, infatti da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, dall’altro fornisce al lavoratore la certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare.

l nuovo canale di comunicazione tra lavoratori e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Allo scopo si segnala che la mancata comunicazione all’INPS dell’indirizzo di reperibilità (se diverso da quello conosciuto dall’Istituto), determinando l’assenza alla visita domiciliare di controllo, comporta la revoca del trattamento economico di malattia.
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INPS: nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

INPS: nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

L’INPS ha emanato la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale illustra le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Dalle nuove modalità di richiesta degli ANF nascono 2 distinti periodi:

fino al 31 Marzo 2019: le domande cartacee già presentate al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate telematicamente. Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande presentate telematicamente all’INPS dal 1° aprile 2019.

dal 1° Aprile 2019: le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica, al fine di garantire ai lavoratori dipendenti il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande telematiche potranno essere inviate rivolgendosi ai Patronati o via WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it  “Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive”.

Vi informiamo inoltre che attualmente l’INPS non ha reso disponibile ai datori di lavoro le modalità di ricezione degli importi da indicare in busta paga. Le richieste inviate dal 1° Aprile 2019 potranno pertanto non essere presenti nei cedolini di Maggio 2019.

Restiamo in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’ente.

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