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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo di comunicazione posto in capo all’azienda può essere realizzato anche tramite l’associazione datoriale alla quale aderisce e i dati che deve comunicare obbligatoriamente sono

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. 

L‘invio può avvenire in tre modalità:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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Somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro

Le aziende che nel 2019 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti e il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro il 31 gennaio 2020.

A chi è rivolto

Destinatari della comunicazione obbligatoria sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.
 
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite:
  • consegna a mano,
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).
Solitamente sono le Agenzie di Somministrazione che inviano i dati all’azienda. Nell’ipotesi in cui l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto alcun rapporto, nelle prime settimane di gennaio 2020, circa i dati richiesti, è il caso di sollecitare l’invio dell’informativa, al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.

Sanzione amministrativa

Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettua una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 81/2015).
 
Scarica la circolare per conoscere nel dettaglio gli obblighi informativi. 

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