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News e normative Normativa

CCNL Metalmeccanica – aziende industriali – MetApprendo

CCNL metalmeccanica - MetApprendo

CCNL Metalmeccanica – aziende industriali – MetApprendo

Proroga al 31 dicembre 2021 per il versamento della contribuzione per la formazione.

Il CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, il 5 febbraio 2021, ha previsto una contribuzione pari a 1,50 euro per dipendente per permettere alle imprese di finalizzare tutti quei servizi utili alla formazione e permettere alle imprese di gestire al meglio l’intero processo.

Proprio per questo motivo, FEDERMECCANICA aveva comunicato l’apertura della piattaforma “MetAprrendo”, la quale ha lo scopo di favorire la formazione, consentire la registrazione e gestire il portale tramite blockchain e, inoltre, permettere alle imprese di versare tale contribuzione.

Con tale circolare si annuncia una proroga della scadenza per registrarsi al 31 dicembre 2021 e fare tale versamento.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti payroll e scopri tutti i dettagli in merito.

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News e normative Normativa Smart working

Protocollo nazionale: Smart Working

protocollo smart working

Protocollo nazionale: Smart Working

LAVORO IN MODALITÁ AGILE

Il 7 dicembre scorso è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”. Questo documento è stato firmato, dopo un confronto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso il Ministero del Lavoro dallo stesso Ministro, da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il documento è stato realizzato per definire lo svolgimento del lavoro in modalità agile, spiegando le linee guida per i contrati collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n.81 e degli accordi collettivi in essere.

Di seguito presentiamo in sintesi i contenuti di tale circolare che riguardano:

  • Accordo individuale: documento che viene richiesto dal datore di lavoro per il dipendente per l’adesione al lavoro agile poiché nel protocollo viene confermato che questa adesione e volontaria e quindi non prevede licenziamenti nel caso di non adesione da parte del dipendente.
  • Luoghi di lavoro: il luogo può essere scelto dal dipendente, la cosa fondamentale è che il dipendente riesca a svolgere il proprio lavoro.
  • Organizzazione: il dipendente deve organizzarsi nelle fasce orarie lavorative svolgendo i compiti a lui assegnati e, inoltre, nei giorni in cui è predisposta la modalità agile non può esserci lavoro straordinario.
  • Disconnessione: i datori di lavoro devono essere in grado di adottare delle misure adatte a garantire la disconnessione.
  • Strumenti di lavoro: strumentazione fornita dal datore di lavoro.
  • Salute e sicurezza: il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile fornendo un’informativa scritta che individua i rischi sia generali che specifici connessi all’esecuzione del rapporto.
  • Infortuni e malattie: il lavoratore ha diritto alla copertura di Inail contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
  • Diritti sindacali: la modalità agile non modifica i diritti e le libertà sindacali.
  • Parità di trattamento e pari opportunità: il lavoratore in modalità agile ha gli stessi diritti e pari opportunità di qualunque altro lavoratore in sede.
  • Lavoratori fragili e disabili: le parti faciliteranno l’accesso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità.
  • Welfare e inclusività: le parti si impegnano a sviluppare un supporto più ampio per quando riguarda il welfare aziendale.
  • Protezione dei dati personali e riservatezza: il lavoratore in modalità agile deve accedere con i dati personali utilizzati per lavorare secondo le istruzioni del datore di lavoro e deve sempre rispettare la riservatezza.
  • Formazione e informazione: fornire dei corsi di formazione e aggiornamenti.
  • Osservatorio: è stato istituito per monitorare il lavoro agile.
  • Incentivo alla contrattazione collettiva: le parti concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile con un incentivo pubblico per le aziende.

Per leggere in modo approfondito tutte le informazioni descritte all’interno del protocollo, scarica la circolare redatta in merito dai nostri consulenti del lavoro payroll.

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Covid News e normative Normativa

Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

impiego certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro

Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 165 del 19 novembre 2021 – Impiego delle “certificazioni verdi Covid-19” (cd. “Green Pass”) nei luoghi di lavoro

Di seguito riportiamo alcune delle modifiche riportate sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 20 novembre riguardante la Legge n.165 del 19 novembre 2021, il quale riporta dei cambiamenti per quanto riguarda il Decreto-legge n. 127/2021.

All’interno di tale articolo vengono descritte le novità riguardante l’impiego della certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro.

Vengono indicati principalmente novità riguardanti:

  • I lavoratori in somministrazione, 
  • La consegna della certificazione verde covid-19 al datore di lavoro,
  • La scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa. 
  • Direttive per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti.

Scarica la circolare redatta dai nostri Consulenti del Lavoro payroll per leggere nel dettaglio tutti nuovi cambiamenti.

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Covid News e normative Normativa

Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Controlli a campione del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

L’elemento cruciale di tale circolare è l’implementazione dei corretti controlli della certificazione verde COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, come indicato nel Decreto del 17 giugno 2021.

Essa funge da riepilogo per l’attuale quadro normativo per quanto riguarda la presentazione della documentazione adatta che certifica il possesso del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e di conseguenza i dovuti controlli che il datore di lavoro deve effettuare, anche a campione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro dal 15 ottobre 2021.

Questi obblighi sono rivolti sia ai lavoratori dipendenti che ai soggetti esterni che accedono alla struttura per qualsiasi altra attività. Chiunque sarà privo della certificazione verde Covid (ossia privo di vaccinazione, non certificato come guarito dal COVID-19 o privo di tampone negativo), all’accesso nei luoghi di lavoro, sarà considerato come un pericolo sia per sé che per gli altri lavoratori e, per questo, verrà respinto dal luogo di lavoro e considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Se trascorrono 5 giorni di assenza ingiustificata data da mancanza della certificazione verde, il datore di lavoro considererà lo stesso come sospeso e stipulerà un contratto a termine per la sua sostituzione con un massimo di 10 giorni.

Inoltre, per il controllo del green pass nei luoghi di lavoro per le aziende che hanno un numero maggiore di 50 dipendenti è stato creato uno strumento, chiamato “Greenpass50+”, il quale è fornito dall’INPS che controllerà tutte le informazioni necessarie tramite la piattaforma nazionale della certificazione verde.

Per saperne ancora di più leggi la circolare allegata creata dai nostri consulenti del lavoro per poter visionare il tutto nei minimi dettagli.

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News e normative Normativa

Legge n. 178/2020: Agevolazioni Assunzioni Under 36

Legge n. 178 2020 - esonero contributivo per assunzioni under 36_L

Legge n. 178/2020: Agevolazioni Assunzioni Under 36

L’INPS ha indicato le modalità operative per la fruizione dell’esonero under 36, che riguarda le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 occorrerà attendere l’esito del diverso procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021 (trasmissione da effettuare entro fine ottobre), gli specifici dati relativi i lavoratori per i quali spetta l’esonero stesso.

L’istituto sottolinea, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), che l’esposizione della agevolazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Scopri nel dettaglio tutte le specifiche nella circolare che abbiamo elaborato.

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Famiglia News e normative Normativa

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Lo scorso 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n.178/2020 che riguarda il bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

All’interno di tale norma vengono elencate diverse disposizioni di interesse giuslavoristico così suddivise:

  • Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)
  • Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26);
  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279);
  • Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290);
  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-305);
  • Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308);
  • Blocco dei licenziamenti (commi 309-311);
  • Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325);
  • Contratto di espansione interprofessionale (comma 349);
  • Congedo obbligatorio di paternità (comma 363);
  • Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro Payroll e consulta le disposizioni nel dettaglio per la normativa in questione. 

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News e normative

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti
 
Segnaliamo che la conversione in Legge del decreto in oggetto (cfr. nostra nota del 30 ottobre u.s. di pari titolo) ha riscritto interamente l’art. 4, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, eliminando la nuova figura del “sostituto del sostituto d’imposta” che era presente nel testo originario del decreto ed introducendo una nuova procedura che obbliga gli appaltatori al frazionamento dei modelli F24 in base alle prestazioni rese presso i diversi committenti. 
 
Di seguito Vi illustriamo quindi la nuova disciplina fiscale in ambito di appalti e subappalti, alla luce del provvedimento in titolo nonché delle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
La norma in commento inserisce al D.Lgs. n. 241/1997 l’articolo 17-bis vo n. 241 del 1997, con il quale si introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
 
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i  cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
 
La norma quindi pone a carico:
 
dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice
  • l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”;
  • l’onere di fornire a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati da ciascun committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione e delle relative ritenute fiscali;
del committente
  • l’onere della verifica del versamento, richiedendo all’appaltatrice una copia delle deleghe di pagamento, che quest’ultima dovrà rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, nonché l’elenco dei lavoratori sopra menzionato.
CAMPO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI INTERESSATI
La disciplina in commento, finalizzata a contrastare la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, introduce nuove regole riguardanti il versamento (e le compensazioni) delle ritenute dei sostituti d’imposta e si applica a tutti gli appaltatori e subappaltatori che impiegano lavoratori subordinati nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e, dall’altra parte, a tutti i committenti di opere o servizi con importo complessivo annuo superiore a tale valore. 
 
DECORRENZA
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (di conseguenza relativamente ai versamenti che dovranno essere eseguiti il prossimo mese di febbraio 2020, la cui scadenza è fissata al 17 febbraio, cadendo di domenica il giorno 16), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il Decreto in commento dispone che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione per provvedere al versamento di:
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Ciò comporta che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati) senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
 
COMPILAZIONE MOD. F24 DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI INTERESSATE
Per quanto riguarda la compilazione delle deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito indicazioni al fine di consentire l’identificazione della delega per singolo committente. 
 
Fermo restando che i versamenti sono effettuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente, su ciascuna delega di pagamento mod. F24 occorrerà indicare nella sezione “Contribuente”:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel campo “Codice identificativo”.
I SOGGETTI ESCLUSI – LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 
Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 
Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione (da allegare alla comunicazione che dovrà essere trasmessa al committente) attestante la presenza dei predetti requisiti sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed avrà validità per un periodo di 4 mesi dalla data del rilascio.
 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire alle imprese interessate -ed in possesso dei requisiti previsti- di avvalersi della predetta certificazione (ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente) renderà disponibile il relativo servizio di richiesta e trasmissione della certificaizone entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del prossimo 17 febbraio. 
 
*****
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.

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