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Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro post malattia Covid: 5 casi tipo e gli step utili per il rientro in ufficio.

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni inerenti il rientro in servizio dei dipendenti che si sono assentati per malattia Covid correlata.

Qui di seguito abbiamo riassunto le cinque circostanze possibili e i consigli su come comportarsi:

    • lavoratori con sintomi gravi e ricovero: per il rientro sul luogo di lavoro è necessaria la certificazione di negativizzazione e una visita medica prima del rientro in ufficio per verificare l’idoneità di salute.
    • lavoratori positivi sintomatici : possono rientrare solo dopo 10 giorni di isolamento fiduciario di cui tre senza nessun sintomo e fornendo il tampone Covid-19 con esito negativo.
    • lavoratori positivi asintomatici: come nel caso precedente, devono effettuare 10 giorni di isolamento e fornire un tampone negativo.


Si badi bene che per lavoratori positivi sintomatici e asintomatici vi è una particolarità: coloro che si sono negativizzati ma che convivono con positivi, non hanno obbligo di quarantena e possono rientrare al lavoro con i documenti sopra citati.

  • lavoratori positivi a lungo termine : se per una settimana non presentano sintomi, dopo aver fatto 21 giorni di isolamento, devono comunque aspettare di risultare negativi al tampone. Se il lavoratore è impossibilitato ad effettuare lavoro agile riceverà la copertura e il prolungamento della malattia.
  • lavoratori a contatto stretto con persone asintomatiche : dopo l’ultimo contatto con la persona positiva il lavoratore deve stare in isolamento fiduciario 10 giorni e risultare negativo al tampone per poter rientrare.

Per essere davvero aggiornati e per conoscere tutti i dettagli ti consigliamo di scaricare il testo integrale della circolare sulla riammissione in servizio post Covid-19.

Se desideri un chiarimento in merito rivolgiti pure ai nostri consulenti del lavoro.

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COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

Il Dipartimento Scientifico Della Fondazione Studi Dei Consulenti Del Lavoro ha diffuso un approfondimento relativo alla gestione delle assenze dei dipendenti causate dalla quarantena, dall’isolamento fiduciario o dalla malattia da Covid-19.

Di seguito vengono riportate le FAQ frequenti presenti all’interno della circolare:

  • Quali differenze ci sono tra quarantena e isolamento?
  • Che differenza si riscontra tra quarantena con sorveglianza attiva e isolamento fiduciario con sorveglianza attiva?
  • Quale iter procedurale deve essere seguito quando viene emesso un certificato legato alle casistiche riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19?
  • Come vengono gestiti i certificati con codice di anomalia?
  • Come viene riconosciuta la tutela dell’equiparazione della quarantena a malattia?
  • Cosa avviene nei casi in cui la sede competente INPS non disponga degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica?
  • Come comportarsi in caso di malattia accertata?
  • Cosa devono fare i lavoratori per accedere alla tutela prevista per coloro che hanno patologie di particolare gravità?
  • Cosa si intende con il concetto di fragilità?
  • Cosa avviene nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars-cov-2) in occasione di lavoro?
  • È possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena continui a svolgere la propria attività in modalità agile?

Per leggere nel dettaglio le risposte alle varie domande in merito alla gestione delle assenze dei dipendenti, scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro

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Malattia e integrazione salariale

Malattia e integrazione salariale

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n.1822 il 30 aprile 2020, in risposta alle richieste di chiarimento sulle relazioni tra indennità di malattia e integrazioni salariali come CIG, assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga. 

Rapporto tra Malattia e Cassa integrazione a 0 ore

L’istituto ha ribadito che durante la sospensione del lavoro con cassa integrazione a 0 ore, se insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali senza dover comunicare lo stato di malattia. Se lo stato di malattia è iniziato prima della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, ci sono due casi:

  • Se la totalità del personale ha sospeso l’attività, il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
  • Il lavoratore in malattia continuerà a ricevere l’indennità di malattia.

Se l’intervento della cassa integrazione riguarda dipendenti con orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia, indipendentemente da quando sia iniziata la malattia. 

Interpretazione in contrasto con il Decreto Legislativo n. 148 del 2015

L’interpretazione dell’INPS sembra essere in contrasto con l’articolo 3, settimo comma, del Decreto Legislativo n.148 del 2015, il quale prevede che l’integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia in caso di malattia. 

Distinzione tra Legge e Circolari INPS

La legge disciplina la prestazione datoriale, ovvero l’integrazione della malattia secondo il CCNL, mentre le circolari INPS disciplinano le prestazioni dell’istituto. in tutti i casi in cui l’INPS sostituisce l’integrazione salariale con l’indennità di malattia, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità di malattia c/Inps e l’integrazione di malattia, solo per le ore effettivamente lavorate e non per le ore di riduzione dell’orario di lavoro oggetto dell’integrazione salariale. 

Procedura consigliata per evitare contestazioni

Per gestire questa situazione in modo corretto e evitarne contestazioni, si suggerisce di avviare una procedura interna aziendale che comprenda la comunicazione della programmazione della CIG ai dipendenti all’inizio del mese, informandoli che in caso di malattia durante le ore di CIG a zero ore non è necessario presentare il certificato medico poiché non verrà erogata l’indennità di malattia, ma solo il trattamento di integrazione salariale. 

Nuovo Giustificativo (Voce XM) per malattia in cassa

In caso di malattia con riduzione di orario di lavoro, questa sarà pagata, ma non verrà corrisposta alcuna integrazione da parte dell’azienda. Infine, si dovrà utilizzare il giustificativo XM per i giorni in cui si sovrappongono CIG e malattia. 

Scarica subito la circolare per visionare nel dettaglio le novità. 

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