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Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro post malattia Covid: 5 casi tipo e gli step utili per il rientro in ufficio.

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni inerenti il rientro in servizio dei dipendenti che si sono assentati per malattia Covid correlata.

Qui di seguito abbiamo riassunto le cinque circostanze possibili e i consigli su come comportarsi:

    • lavoratori con sintomi gravi e ricovero: per il rientro sul luogo di lavoro è necessaria la certificazione di negativizzazione e una visita medica prima del rientro in ufficio per verificare l’idoneità di salute.
    • lavoratori positivi sintomatici : possono rientrare solo dopo 10 giorni di isolamento fiduciario di cui tre senza nessun sintomo e fornendo il tampone Covid-19 con esito negativo.
    • lavoratori positivi asintomatici: come nel caso precedente, devono effettuare 10 giorni di isolamento e fornire un tampone negativo.


Si badi bene che per lavoratori positivi sintomatici e asintomatici vi è una particolarità: coloro che si sono negativizzati ma che convivono con positivi, non hanno obbligo di quarantena e possono rientrare al lavoro con i documenti sopra citati.

  • lavoratori positivi a lungo termine : se per una settimana non presentano sintomi, dopo aver fatto 21 giorni di isolamento, devono comunque aspettare di risultare negativi al tampone. Se il lavoratore è impossibilitato ad effettuare lavoro agile riceverà la copertura e il prolungamento della malattia.
  • lavoratori a contatto stretto con persone asintomatiche : dopo l’ultimo contatto con la persona positiva il lavoratore deve stare in isolamento fiduciario 10 giorni e risultare negativo al tampone per poter rientrare.

Per essere davvero aggiornati e per conoscere tutti i dettagli ti consigliamo di scaricare il testo integrale della circolare sulla riammissione in servizio post Covid-19.

Se desideri un chiarimento in merito rivolgiti pure ai nostri consulenti del lavoro.

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COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

Il Dipartimento Scientifico Della Fondazione Studi Dei Consulenti Del Lavoro ha diffuso un approfondimento relativo alla gestione delle assenze dei dipendenti causate dalla quarantena, dall’isolamento fiduciario o dalla malattia da Covid-19.

Di seguito vengono riportate le FAQ frequenti presenti all’interno della circolare:

  • Quali differenze ci sono tra quarantena e isolamento?
  • Che differenza si riscontra tra quarantena con sorveglianza attiva e isolamento fiduciario con sorveglianza attiva?
  • Quale iter procedurale deve essere seguito quando viene emesso un certificato legato alle casistiche riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19?
  • Come vengono gestiti i certificati con codice di anomalia?
  • Come viene riconosciuta la tutela dell’equiparazione della quarantena a malattia?
  • Cosa avviene nei casi in cui la sede competente INPS non disponga degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica?
  • Come comportarsi in caso di malattia accertata?
  • Cosa devono fare i lavoratori per accedere alla tutela prevista per coloro che hanno patologie di particolare gravità?
  • Cosa si intende con il concetto di fragilità?
  • Cosa avviene nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars-cov-2) in occasione di lavoro?
  • È possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena continui a svolgere la propria attività in modalità agile?

Per leggere nel dettaglio le risposte alle varie domande in merito alla gestione delle assenze dei dipendenti, scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro

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Malattia e integrazione salariale

Malattia e integrazione salariale

A seguito delle molteplici richieste di chiarimento sui rapporti tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga, l’INPS è intervenuto con il Messaggio n. 1822 pubblicato il 30 aprile 2020.

L’Istituto, di fatto, rimanda alle istruzioni già fornite con la circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e con la circolare n. 130/2017, circa le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS), specificando inoltre che le istruzioni riepilogate sono comunque da applicarsi anche alla CIG in deroga.

 

Quindi viene ribadito che:

1) se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Se però lo stato di malattia è iniziato prima della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, si possono verificare i seguenti casi, con conseguenze diverse:

A. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili a cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

B. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili a cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

2) Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa,quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia, sia che la malattia sia insorta prima o durante il periodo coperto dall’integrazione salariale.

La posizione assunta dall’INPS sembra essere in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3, settimo comma, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Indipendentemente da quale prestazione eroghi l’Istituto (indennità di malattia o trattamento di integrazione salariale), visto il tenore della norma, il Datore di lavoro non sembrerebbe tenuto ad erogare l’integrazione di malattia durante un periodo di sospensione o riduzione di orario dell’orario di lavoro per CIG, FIS, CIGS o CIGD anche se l’INPS preferisse erogare l’indennità di malattia.

Le circolari INPS disciplinano le prestazioni dell’Istituto mentre la legge disciplina la prestazione datoriale, nella fattispecie l’integrazione della malattia secondo il CCNL. Quindi in tutti i casi in cui sulla base di quanto sopra specificato, l’INPS sostituisce l’integrazione salariale con l’indennità di malattia, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità di malattia c/Inps e l’integrazione di malattia, ai sensi del CCNL, solo per le ore effettivamente lavorate e non per le ore di riduzione dell’orario di lavoro oggetto dell’integrazione salariale.

Nell’ipotesi in cui il Datore di Lavoro ritenga di voler comunque integrare la malattia, quale trattamento di miglior favore, dovrà utilizzare il giustificativo già in uso.

A tale proposito il nostro Ufficio Tecnico, al fine di una corretta gestione del particolare “Evento Malattia in Cassa” da parte degli Uffici HR delle Aziende Clienti, ha provveduto a creare un nuovo giustificativo (Voce XM) che dovrà transitare dalle presenze a paghe.

 

Con tale giustificativo avremo le seguenti specifiche:

RETRIBUZIONE – Non sarà prevista la carenza dal primo giorno di assenza, per i successivi 20 sarà liquidata la sola quota INPS al 50% calcolata sulla Retribuzione Media Giornaliera (conteggiata con i classici criteri di una normale malattia) e dal 21° giorno fino al 180° sarà liquidata la sola quota INPS al 66,66%, calcolata sulla suddetta Retribuzione Media Giornaliera. In ogni caso, non potrà mai esserci l’integrazione da parte dell’azienda, che quindi anticiperà solo la quota INPS e la recupererà con compensazione diretta in F24, come fosse una normale malattia C/INPS.

ISTITUTI CONTRATTUALI: ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR matureranno normalmente come se fosse una normale malattia.

Tenuto conto della particolarità del trattamento imposto dall’INPS e al fine di evitare contestazioni da parte dei lavoratori, si suggerisce di avviare all’interno dell’azienda una procedura che preveda:

– comunicazione all’inizio del mese della programmazione della CIG da consegnare o inviare via mail a ciascun dipendente;

– comunicare al Dipendente che

a) in presenza di malattia durante le ore di CIG a zero ore non è necessario presentare il certificato medico in quanto non verrà erogata l’indennità di malattia ma il trattamento di integrazione salariale;

b) se interviene la malattia in presenza di riduzione di orario di lavoro, essa sarà pagata ma nessuna integrazione c/azienda verrà corrisposta (non è prevista né carenza né integrazione);

c) dovranno inserire il giustificativo XM per i giorni in cui si sovrappongono CIG e malattia.

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