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Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale – bis

Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale – bis

Facciamo seguito alla nostra circolare del 24 giugno u.s. di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato che il 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020, con cui, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) è stato abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il credito per lavoro dipendente e assimilato (cd. “Bonus Renzi”), previsto dall’art. 13 comma 1bis del Tuir, ed introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale composto da un trattamento integrativo del reddito nonché da un’ulteriore detrazione.

Si rammenta che in sostituzione del “Bonus Renzi”, il citato decreto prevede un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef, che consta di due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo:

  1. Trattamento integrativo del reddito: per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendete e assimilato. Tale misura è applicabile a partire dal secondo semestre del 2020 e poi “a regime” dall’anno 2021.
  2. Ulteriore detrazione fiscale: per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre del 2020.

Richiamando integralmente quanto da noi illustrato con la citata nostra circolare del 24 giugno u.s., alleghiamo alla presente:

  • informativa per il personale dipendente (in formato .doc);
  • modulo di richiesta applicazione/non applicazione delle nuove misure fiscali da far compilare e sottoscrivere a ciascun dipendente (in formato .pdf editabile).
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Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Aspetti generali

La legge n.21 del 2 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020, ha abrogato il credito per lavoro dipendente e assimilato noto come “Bonus Renzi” a partire dal 1° luglio 2020. In sostituzione di questa misura, è stato introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale, composto da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione. 

Il nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef prevede due tipologie di riduzione del cuneo fiscale, applicabili in base all’importo del reddito complessivo annuo: 

  1. Trattamento integrativo del reddito: per redditi fino a 28.000 euro, con un’imposta maggiore di zero calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato. Questa misura è stata applicata a partire dal secondo semestre del 2020 e sarà pienamente attiva a partire dal 2021. 
  2. Ulteriore detrazione fiscale: per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, applicabile solo nel secondo semestre del 2020. 

Le nuove misure sono temporanee e non hanno comportato modifiche al Testo unico delle imposte sui Redditi (TUIR). 

Il trattamento integrativo del reddito è definito come un sostegno al reddito che ha lo scopo di integrare le buste paga dei dipendenti con redditi complessivi fino a 28.000 euro.

I beneficiari

I beneficiari sono coloro che avevano già diritto alla detrazione di lavoro prevista dal TUIR e coloro che hanno beneficiato del precedente “Bonus Renzi”. Questi includono i lavoratori dipendenti e coloro che sono assimilati al lavoro dipendente secondo le disposizioni del TUIR. 

Sono esclusi dalla riduzione altri tipi di reddito assimilato previsti dal TUIR, come i compensi dei medici in intramoenia, le indennità per pubblica funzione, le indennità parlamentari, le rendite vitalizie e altre tipologie di assegni periodici. 

Le condizioni di spettanza

Per avere diritto al trattamento integrativo del reddito, il lavoratore deve percepire un reddito (di lavoro dipendente o assimilato) che, dopo aver scomputato la sola detrazione di lavoro, generi un’imposta lorda positiva. Inoltre, il reddito complessivo annuo non deve superare i 28.000 euro.

L’importo dell’integrazione del reddito è determinato in base al periodo di lavoro dell’anno. Per il secondo semestre del 2020, l’importo è di 600 euro, mentre per l’anno 2021 è di 1.200 euro.

Recupero del beneficio 

Nel caso in cui il beneficio riconosciuto risulti non spettante in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto, è previsto un meccanismo di recupero, con possibilità di rateizzare l’importo del recupero in otto mensilità.

L’ulteriore detrazione fiscale è stata introdotta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro solo nel secondo semestre del 2020. Anche in questo caso, il reddito complessivo annuo non può superare i 40.000 euro. L’importo della detrazione varia in base al reddito complessivo, seguendo una formula specifica.

Anche per l’ulteriore detrazione è previsto un meccanismo di recupero nel caso in cui il beneficio risulti non spettante, con la possibilità di rateizzare l’importo in otto mensilità.

È importante sottolineare che sono attese istruzioni operative specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il recupero degli importi non spettanti, il versamento degli importi erogati o trattenuti dal sostituto d’imposta e la transizione dal “Bonus Renzi” alla nuova misura.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere nel dettaglio le novità in materia fiscale.

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