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Accordi e adeguamento CCNL Metalmeccanica

Accordi integrativi

Accordi e adeguamento CCNL Metalmeccanica

CCNL Metalmeccanica e aziende industriali – Accordi integrativi e adeguamento economico inflattivo di giugno 2021

 

Il 5 febbraio 2021, FEDERMECCANCIA, ASSISTAL, FIOM -CGIL, FIM – CISL e UILM – UIL si erano accordate per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e dell’installazione di impianti, che era scaduto il 31 dicembre 2019.

Tramite il comunicato congiunto del 22 aprile 2021, alcune Parti sociali (FIOM -CGIL, FIM – CISL e UILM – UIL) hanno rinviato la decisione su questa nuova ipotesi. Per integrare l’accordo del 5 febbraio scorso, tutte le Parti sociali hanno siglato i seguenti accordi integrativi al CCNL in materia di previdenza complementare e maternità, tipologie contrattuali, apprendistato e welfare.

Vediamo nello specifico alcune novità: 

 

  1.     Previdenza complementare e maternità (29 marzo 2021)

Per la previdenza complementare hanno precisato che anche i lavoratori in prova possono iscriversi al Fondo COMETA, senza dover attendere il superamento del relativo periodo e che a partire dal 1° giugno 2022 per coloro che hanno meno di 35 anni e che hanno aderito al Fondo dopo il 5 febbraio 2021 è previsto un incremento della contribuzione a carico del datore di lavoro (vedi circolare per approfondimenti).

Per quanto riguarda la maternità hanno precisato che durante i cinque mesi di congedo obbligatorio alla lavoratrice assente nei spetta l’intera retribuzione approfondendo il trattamento più favorevole in caso di estensione e cosa succede in caso di malattia (vedi circolare).

 

  1.     Tipologie contrattuali (6 aprile 2021)

Si approfondisce la questione della trasformazione a tempo indeterminato a scopo di assunzione di due tipologie contrattuali: i contratti a tempo determinato e quelli a tempo parziale, nello specifico in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time per i lavoratori affetti da patologie gravi.

 

  1.     Apprendistato (20 aprile 2021)

Le Parti sono intervenute in tema di apprendistato professionalizzante definendo le qualifiche conseguibili e l’inquadramento nel livello corrispondente alla qualifica professionale con la percentualizzazione della retribuzione (vedi tabella). Tra i fatti più rilevanti:

  • è stato stabilito che la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi e la massima di 36 mesi che però è ridotta per colore che hanno determinate qualifiche (per tutti gli approfondimenti vedi circolare)
  • in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerpuerio superiore a 30 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza.
  • gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2021, qualora non si sia ancora concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria, saranno automaticamente inquadrati nel livello D1.
  • nel periodo natalizio l’azienda dovrà all’apprendista una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto.

Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale la durata non può essere inferiore a 6 mesi. Ci rifacciamo alla circolare per quanto riguarda un periodo superiore ai 6 mesi. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino a 1 anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, anche nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica professionale. L’assunzione in prova richiede un atto scritto e la durata è di 160 ore di presenza in azienda.
Per quanto riguarda la retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista oltre il c.d. “orario ordinamentale” va determinata applicando le seguenti percentuali che trovate sulla tabella della circolare.
Consigliamo di prenderne visione anche in materia di ferie e recesso e trasformazione del contrattoPer sapere come inquadrare e quale retribuzione spetta all’apprendista con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca vi invitiamo a prendere visione della vedi circolare con tutte le specifiche.

 

  1.     Welfare (20 aprile 2021)

Lo scorso 20 aprile le Parti hanno fatto diventare strutturale il sistema di welfare contrattuale. Così facendo dal primo giugno le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare fino a un massimo di 200,00 euro, a carico del datore, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Per approfondire la tematica leggere la circolare.  

L’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021 ha confermato:

  • l’adeguamento dei minimi tabellari
  • dell’indennità di trasferta 
  • dell’indennità di reperibilità nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL (2021-2024) per livello sulla base dell’IPCA, così come già avvenuto nel 2020. 

Inoltre, con il verbale del 9 giugno 2021 le Parti sociali hanno definito le nuove tabelle con validità dal 1° giugno 2021. Per conoscere tutti i nuovi aumenti, i nuovi importi di indennità di trasferta forfettaria e d’indennità di reperibilità e le percentuali relative al lavoro a cottimo vi suggeriamo di consultare la circolare completa del nostri Consulenti e in caso di dubbi a contattarci.

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CCNL PMI industria metalmeccanica, orafa e installazione di impianti 

Accordo di rinnovo

CCNL PMI industria metalmeccanica, orafa e installazione di impianti 

Accordo di rinnovo

Il 7 giugno 2021, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM – CISL e UILM – UIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del 22 luglio 2016 della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e installazione di impianti che era scaduto il 31 maggio 2019.

Novità 

Di seguito, riassumiamo le novità più rilevanti relative alla questa ipotesi di accordo, suddivise per argomento:

  • Decorrenza e durata: l’accordo sarà valido dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2023
  • Classificazione del personale: nuova classificazione in 8 categorie professionali e livelli retributivi 
  • Incrementi retributivi e nuovi minimi: nuovi minimi tabellari 
  • Indennità di trasferta e di reperibilità: compensi e importi 
  • Contratto a tempo determinato e periodo di prova: durata massima e stabilizzazione a tempo determinato/periodo di prova 
  • Apprendistato professionalizzante: retribuzione e assunzione 
  • Contratto “Socrate” (OSC): modifiche alla disciplina 
  • Lavoro agile: promozione del modello di lavoro con tutte le specifiche del caso 
  • Formazione professionale: percorsi di formazione continua e affiancamento on the job 
  • Permessi Legge n. 104 del 1992: migliore pianificazione con anticipo 
  • Maternità, congedi per malattia del figlio e donne vittime di violenza di genere: tutte le specifiche 
  • Trasferimento: età e preavviso 
  • Assistenza sanitaria integrativa: contribuzione al fondo e iscrizione obbligatoria 
  • Previdenza complementare: iscrizione al fondo negoziale di previdenza complementare
  • Welfare contrattuale: a partire dal primo settembre, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare
  • Appalti: cessazione o cambio di appalto.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare approfondita dei nostri Consulenti per conoscere tutte le specifiche. 

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CCNL Metalmeccanica Industria – Accordo di rinnovo

CCNL Metalmeccanica Industria – Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica – aziende industriali – ipotesi di accordo

Il 5 febbraio 2021 è stato siglato un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, il quale è scaduto il 31 dicembre 2019.

Le OO.SS., però, hanno evidenziato che questa intesa sarà considerata come valida solo a seguito della consultazione certificata e, in caso di esito positivo, le parti procederanno con la sottoscrizione formale dell’accordo.

All’interno di questa circolare vengono soprattutto elencate le novità più rilevanti riguardanti le seguenti sezioni:

  • Decorrenza e durata;
  • Nuova classificazione del personale;
  • Minimi contrattuali;
  • Previdenza complementare;
  • Misure per le donne vittime di violenza di genere;
  • Appalti;
  • Formazione continua;
  • Apprendistato;
  • Assistenza sanitaria integrativa;
  • Flexible benefit,
  • Quota contribuzione una tantum.

Tale accordo, inoltre, ha una validità di tre anni, ossia dal 5 febbraio 2021 fino al 30 giugno 2024.

Per leggere nel dettaglio tutte nuove novità, scarica la circolare che i nostri Consulenti del lavoro payroll hanno redatto appositamente.

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CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (CONFIMI) – Accordo di rinnovo del 17 novembre 2020

CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (CONFIMI) – Accordo di rinnovo del 17 novembre 2020

In relazione al CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (CONFIMI), scaduto, come noto, il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, il 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo avente a oggetto la definizione dei nuovi minimi tabellari a partire dal 1° giugno 2020, prevendendo altresì la corresponsione degli arretrati in un’unica soluzione con la retribuzione di dicembre 2020.

A partire dal 1° giugno 2020, pertanto, i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL, comprensivi dell’EDR, saranno i seguenti (il minimo di paga oraria è determinato dividendo per 173 il minimo tabellare):

LIVELLO

IMPORTO MENSILE IN EURO

9

2.555,05

8

2.298,21

7

2.113,00

6

1.969,07

5

1.835,89

4

1.714,05

3

1.642,32

2

1.481,00

1

1.341,00

A favore dei lavoratori in forza alla data del 17 novembre 2020, per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 è prevista l’erogazione degli incrementi sui minimi tabellari decorrenti da giugno in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2020, con espressa esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, ad eccezione del TFR.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2020, gli arretrati saranno corrisposti con le competenze di fine rapporto.

Di conseguenza, l’importo complessivo degli incrementi da corrispondere da giugno 2020 a ottobre 2020 sarà riproporzionato per i lavoratori assunti durante tale periodo in base ai mesi di occupazione.

 

Inoltre, è previsto che gli aumenti dei minimi tabellari non possono assorbire aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di assorbibilità o che siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

 

Ai lavoratori inquadrati nella 1a categoria spetta un superminimo collettivo pari a 5,16 euro lordi mensili, mentre a quelli inquadrati nella 8a e 9a categoria spetta un elemento retributivo pari a 59,39 euro lordi mensili.

 

Da ultimo, l’accordo in commento ha previsto che per le aziende in crisi, per esempio nel caso in cui sia già avvenuto il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e l’impresa stiano beneficiando degli ammortizzatori sociali in via di esaurimento o qualora si proceda all’avvio delle procedure concorsuali, le intese aziendali potranno stabilire una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali.

Per la suddetta intesa, si dovrà seguire la seguente procedura:

  • l’azienda interessata invierà all’Associazione territoriale aderente a CONFIMI IMPRESA la proposta di differimento;
  • l’Associazione territoriale si attiverà con le OO.SS. territoriali per illustrare la proposta pervenuta e avviare un confronto.

L’accordo in commento specifica, sul punto, che le intese non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

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