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Decreto Lavoro 2023: inclusione sociale, accesso al mondo del lavoro e salute

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Decreto Lavoro 2023: inclusione sociale, accesso al mondo del lavoro e salute

Decreto Lavoro: il Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 che contiene misure mirate a ridurre il cuneo fiscale, contrastare la povertà ed esclusione sociale, promuovere politiche del lavoro e rafforzare la sicurezza sul lavoro. 

Quali sono le novità?

Tra le novità più importanti vi è l’introduzione dell’assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il reddito di cittadinanza e offre supporto economico e sociale a famiglie con disabili, minori o persone sopra i 60 anni. Sono previsti requisiti soggettivi e condizioni economiche per l’accesso all’assegno. 

L’importo erogabile è di 6.000 euro annui, con possibilità di integrazione per l’affitto dell’abitazione principale. Il beneficio sarà erogato mensilmente dall’INPS per un massimo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. Vengono stabiliti obblighi per i beneficiari, che devono aderire a un percorso di attivazione digitale e aggiornare la propria posizione trimestralmente presso gli enti competenti. 

Sono previsti anche incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di inclusione con contratti a tempo indeterminato. Gli incentivi consistono nell’esenzione totale o parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con limiti massimi stabiliti. L’articolo 10 prevede la restituzione degli incentivi in caso di licenziamento entro 24 mesi dall’assunzione, salvo giusta causa o motivi legittimi. 

Un’altra novità importante da conoscere riguarda le misure fiscali per il welfare. Nel 2023 l’esenzione dei Fringe Benefits è aumentata a 3.000 € per i soli dipendenti con figli a carico. I benefit possono essere personalizzati ad personam e includono anche rimborsi per utenze domestiche (ad esempio acqua, energia e gas). 

Conversione in Legge del Decreto Lavoro

Vi annunciamo inoltre, che con l’articolo n.153 del 3 luglio la Gazzetta Ufficiale ha annunciato la conversione in legge del Decreto Lavoro (Legge n.85/2023).

Verranno però apportate alcune modifiche che descriviamo nella circolare “Conversione in Legge – Decreto Lavoro“, focalizzandoci principalmente su i seguenti argomenti: 

  • Rapporto a tempo determinato (Art. 24) e somministrazione;
  • Lavoro agile (Art. 28 bis e Art. 42);
  • Settore trasporto a fune (Art. 36-bis);
  • Detassazione del lavoro notturno e dello straordinario per il settore turistico/alberghiero (Art. 39-Bis);
  • Welfare aziendale (Art. 40).

Vi invitiamo a prendere visione delle circolari per conoscere tutto nel dettaglio. I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 

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Il Modello 770 – cosa c’è da sapere

scopri le novità del modello 770/2023

Il Modello 770 – cosa c’è da sapere

Modello 770/2023: i segreti per una dichiarazione fiscale impeccabile

Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono presentare il Modello 770 relativo all’anno d’imposta 2022, seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

Il processo richiede alcuni passaggi cruciali per poter presentare tutto nel migliore dei modi entro la data prestabilita. Tra questi troviamo i dati sulle ritenute operate e i relativi versamenti, inclusi quelli sui dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale e le operazioni finanziarie. Inoltre, è necessario indicare anche le compensazioni effettuate e i crediti d’imposta utilizzati. Per di più, sono richiesti i dati sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. 

Novità rispetto all’anno 2022

Il Modello 770 presenta alcune novità significative rispetto all’anno precedente. Oltre ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, che ora includono anche i “curatori della liquidazione giudiziale”, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice d’impresa e dell’insolvenza, sono state apportate modifiche ai quadri e alle sezioni. 

In particolare, sono stati introdotti nuovi codici e prospetti per gestire i crediti di trattamento integrativo, i Piani Individuali di Risparmio (PIR) ordinari e alternativi nonché le sospensioni dei versamenti legate a specifiche attività o eventi. 

Per esempio, nel Quadro DI è stato inserito il codice “Q” per il “Credito Trattamento integrativo”, che va riportato nel Quadro SX. Nel Quadro ST, sono stati eliminati alcuni codici e introdotti nuovi per le sospensioni dei versamenti. Analogamente, nel Quadro SV, sono state apportate modifiche ai codici nota e alle disposizioni relative alle sospensioni dei versamenti. 

È essenziale essere al corrente di queste novità per compilare correttamente il Modello 770/2023. Ricorda che la dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza stabilita e seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. 

Regime sanzionatorio 

A tal proposito, nella circolare abbiamo stilato le principali fattispecie sanzionatorie legate al Modello 770 riassunte in una tabella. 

Scarica la circolare per leggere tutto nel dettaglio. 

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Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

Comunicazione annuale denuncia lavori usuranti

Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

Invio obbligatorio comunicazioni lavori usuranti entro il 31 marzo 2023. 

Ricordiamo che entro il 31 marzo 2023 deve essere inviata la comunicazione delle attività lavorative usuranti, svolte nell’anno 2022, tramite l’utilizzo del modello LAV_US inserendolo nel portale ministeriale “cliclavoro.

L’obiettivo di questa disposizione è consentire ai lavoratori dipendenti coinvolti in attività particolarmente pesanti i maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti, principalmente in relazione alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante e all’anzianità contributiva minima, e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti. 

Tipologie di lavoro usurante 

Le diverse tipologie di lavoro usurante previste dalla norma sono:

  • “Lavorazioni pesanti”: lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti  svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori di asportazione dell’amianto e lavori svolti prevalentemente in spazi ristretti, come nel settore navale e per i conducenti di veicoli pubblici di trasporto collettivo con una capacità superiore a 9 posti;
  • “Lavoro notturno”: lavorazioni svolte per almeno 6 ore consecutive comprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, oppure lavori svolti per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. L’omissione della comunicazione annuale è soggetta a sanzione amministrativa da 500,00 € fino a 1.500,00€.
  • “Lavoro a catena”: lavori svolti sulla cosiddetta “linea catena”, come la produzione di dolci, additivi per bevande, lavorazione delle resine sintetiche e de materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, costruzione di autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici e così via. 
  • “Conducenti di veicoli pesanti”: comprende tutti quei veicoli che hanno una capacità complessiva non inferiore a 9 posti, incluso il conducente. 

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere il tutto nel dettaglio.

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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo di comunicazione posto in capo all’azienda può essere realizzato anche tramite l’associazione datoriale alla quale aderisce e i dati che deve comunicare obbligatoriamente sono

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. 

L‘invio può avvenire in tre modalità:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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CCNL Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e Formazione (FIDEF) – accordo di rinnovo

accordo di rinnovo per il ccnl fidef

CCNL Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e Formazione (FIDEF) – accordo di rinnovo

CCNL FIDEF – ecco le novità

Per il Contratto Collettivo Nazionale per la Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e Formazione (FIDEF) è giunta l’ora di un rinnovo.

Il 27 ottobre 2022, le Parti, ossia FIDEF, CIU UNIONQUADRI, FLA, CONFAL SCUOL e Confederazione Nazionale Autonoma dei Lavoratori CONFAL, si sono riunite per firmare l’accordo di rinnovo per il Contratto Collettivo Nazionale per tutti coloro che lavorano nel settore dell’istruzione e della formazione, il quale accordo sarà valido fino al 31 agosto 2025. 

Con la presente circolare, redatta appositamente dai nostri Consulenti del Lavoro, vengono sintetizzate tutte le novità sorte all’interno del contratto. Un esempio riguarda i compensi aggiuntivi dovuti ad attività diverse dell’insegnamento.

Scarica la circolare per conoscere tutte le ulteriori novità interessanti evidenziate per questo settore. 

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Contratto Collettivo Nazionale per le imprese del settore gas e acqua – Accordo di rinnovo

Settore gas e acqua

Contratto Collettivo Nazionale per le imprese del settore gas e acqua – Accordo di rinnovo

Rinnovo del CCNL per il settore Gas-Acqua: vantaggi e novità

In data 30 settembre 2022, le principali associazioni del settore gas e acqua, insieme ai rappresentanti dei lavoratori, hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, che era scaduto il 31 dicembre 2021. Le novità introdotte riguardano vari aspetti importanti, suddivisi per argomenti: 

  1. Durata: il nuovo contratto avrà validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, sia per la parte economica che per quella normativa;
  2. Trattamento Economico: il trattamento economico complessivo (TEC) sarà formato da diverse componenti, tra cui il trattamento economico minimo (TEM) e altri benefici legati al welfare e alla produttività. Il TEC sarà incrementato in tre fasi, a ottobre 2022, ottobre 2023 e settembre 2024. Inoltre, viene promosso il riconoscimento di trattamenti economici collegati a obiettivi di produttività tramite contrattazione aziendale;
  3. Contratto a tempo determinato: sono stati individuati nuovi casi per istituire rapporti a tempo determinato fino a 24 mesi. Questo tipo di contratto può essere applicato per attività temporanee, lavori straordinari o sperimentazioni tecniche;
  4. Apprendistato professionalizzante: sono stati introdotti cambiamenti significativi riguardanti l’apprendistato. Il periodo di prova per i nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 sarà di 3 mesi, ma può essere ridotto a metà se l’apprendista ha frequentato corsi formativi correlati al suo ruolo. Sono previsti anche diritti di conservazione del posto per periodi di assenza per malattia o infortunio;
  5. Lavoro agile: è stata adottata la normativa del Protocollo Nazionale Confederale del dicembre 2021, che stabilisce le modalità di lavoro agile. Questa forma di lavoro non influisce sui diritti e doveri del lavoratore né sul suo rapporto con l’azienda. I dipendenti in lavoro agile mantengono tutti i diritti sindacali e possono partecipare alle attività sindacali;
  6. Lavoro in turno e reperibilità: sono stati stabiliti nuovi diritti per i lavoratori in turno, garantendo un importo fisso per quelli trasferiti a mansioni non a turno. È stato anche introdotto un limite per la reperibilità, con compensi aggiuntivi per le giornate eccedenti;
  7. Supporto per le lavoratrici vittime di violenza di genere: le lavoratrici vittime vittime di violenza di genere hanno diritto di astenersi dal lavoro fino a 6 mesi e possono fruire di aspettative non retribuite per un massimo di 12 mesi. Inoltre, a livello aziendale, possono essere fornite ulteriori agevolazioni come il part-time temporaneo;
  8. Permessi retribuiti per il rappresentante per la sicurezza: dal 1° gennaio 2023, i rappresentanti per la sicurezza avranno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi per progetti formativi riguardanti la sicurezza ambientale;
  9. Preavviso in caso di dimissioni: in caso di dimissioni del lavoratore, il preavviso non sarà interrotto dalla malattia;
  10. Formazione: per il periodo 2022-2024, sono previste iniziative formative per tutti i lavoratori, inclusi quelli di età superiore ai 60 anni, per facilitare una corretta ricollocazione. 

Scarica la circolare redatta appositamente dai nostri Consulenti del Lavoro.   

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CCNL Energia e petrolio – ipotesi accordo di rinnovo

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CCNL Energia e petrolio – ipotesi accordo di rinnovo

CCNL Energia e petrolio

In data 21 luglio 2022, è stato firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti addetti al settore dell’energia, includendo ricerca, estrazione, raffinazione, cogenerazione e distribuzione di prodotti petroliferi, nonché gli addetti del settore energia di ENI. 

Il nuovo contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e le modifiche istituzionali avranno entreranno in vigore dal 1° giugno 2022. 

Novità del CCNL 

  • Incremento retributivo: Per quanto riguarda i minimi contrattuali, gli stessi verranno adeguati in tre fasi previste per luglio 2022, luglio 2023 e giugno 2024. Questi adeguamenti permetteranno di ottenere una retribuzione equa e competitiva per tutti i lavoratori. (Scarica la circolare per prendere visione delle tabelle retributive)
  • Elemento distintivo della retribuzione (EDR): come ogni anno, a giugno si effettuerà una verifica degli scostamenti inflattivi basata sui dati pubblicati dall’ISTAT nel mese di maggio. Questo permetterà una giusta gestione delle retribuzioni in base all’inflazione e alla crescita economica. 
  • Apprendistato Professionale: l’apprendistato riguarderà tutte le qualifiche del secondo e del quinto livello, fornendo opportunità di crescita professionale per i giovani talenti. 
  • Ferie e giorni festivi: sarà garantito un periodo annuale di ferie e un trattamento equo per i giorni festivi, permettendo ai lavoratori di godersi il giusto equilibrio tra vita professionale e privata. 
  • Compensazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario: un sistema di compensazioni è stato istituito per il lavoro svolto in orari notturni, giorni festivi e straordinari, riconoscendo il valore del tempo e dell’impegno dei dipendenti.
  • Pari opportunità e formazione: un osservatorio nazionale di settore per le pari opportunità e la tutela della dignità sarà avviato entro gennaio 2023, promuovendo politiche per la parità di genere. Inoltre, il numero di ore di formazione sarà aumentato per favorire la crescita professionale e l’acquisizione di nuove competenze. 
  • Conto ore individuale: saranno svolti incontri periodici per monitorare e favorire la fruizione del conto ore individuale, assicurando una gestione equa del tempo di lavoro. 
  • Sistema di valutazione dell’apporto professionale: il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni noto come “CREA” sarà introdotto entro gennaio 2023, contribuendo a una valutazione più precisa e trasparente delle capacità e dell’impegno dei dipendenti. 

Scarica la circolare per visionare tutte le tabelle relative le varie novità e rimanere aggiornato. 

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Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

comunicazione lavoratori autonomi occasionale

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

Con la recente Legge n.215/2021 è stato introdotto un nuovo obbligo per i committenti di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua nota n.29 del 11 gennaio 2022, ha fornito le prime istruzioni operative su come adempiere a questa nuova normativa. Tuttavia, ora vi comunichiamo che l’INL ha rilasciato una nuova Nota, la n. 573 del 28 marzo 2022, contenente ulteriori istruzioni operative. 

Istruzioni operative

A partire dal 28 marzo 2022, è stata resa disponibile la nuova applicazione sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa applicazione, accessibile tramite SPID e CIE, consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Sarò necessario compilare la modulistica con i dati evidenziati nella Nota n. 29 del 11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INL. 

Tempistiche 

Per quanto riguarda la tempistica, durante la compilazione del modulo sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni: completamento entro 7 giorni, 15 giorni o 30 giorni. È importante tenere presente che, qualora il servizio non venga compilato entro il periodo indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. 

È importante sottolineare che è stato stabilito un periodo transitorio che permetterà di effettuare la comunicazione anche via e-mail fino al 30 aprile 2022. Le modalità specifiche per l’invio via e-mail sono state illustrate nella Nota n.29/2022. 

Tuttavia, a partire dal 1° maggio 2022, il canale valido per adempiere a questo obbligo sarà esclusivamente quello telematico fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo tale data, le comunicazioni inviate direttamente via e-mail alle sedi degli ispettori del lavoro territorialmente competenti non saranno considerate valide e potrebbero comportare sanzioni. 

Scarica subito la circolare per leggere nel dettaglio le istruzioni operative. 

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News e normative Normativa Smart working

Smart Working: procedura semplificata dal 31 marzo 2022

procedura semplificata dello smart working

Smart Working: procedura semplificata dal 31 marzo 2022

È stato emanato un emendamento per quanto riguarda la conversone in Legge del Decreto – Legge n.4 del 27 gennaio 2022 (cd. “Decreto Sostegni Ter”), in riferimento alla procedura semplificata dello smart working dopo il 31 marzo.

Comunicazione che deve avvenire obbligatoriamente dai datori di lavoro e inviata al Ministero del Lavoro (tramite Cliclavoro) con i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro in modalità agile.

La procedura semplificata sarà resa accessibile a partire dal prossimo 1° aprile, dopo la presumibile cessazione dello stato di emergenza. Da questa data, quindi, si torna all’obbligo di stipulare l’accordo individuale per lo smart working previsto dalla legge del 2017, con la restante procedura amministrativa semplificata.

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio ciò che i nostri consulenti del lavoro hanno scritto appositamente.

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CCNL ANINSEI – Accordo di rinnovo 14 febbraio 2022

CCNL ANINSEI

CCNL ANINSEI – Accordo di rinnovo 14 febbraio 2022

Successivamente agli accordi del 2 luglio e del 6 settembre 2021, ANINSEI, FLC-CIGL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALSCONDSAL hanno sottoscritto un accordo di rinnovo per il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dagli scolastici gestiti da enti e privati (laiche) ANINSEI, in merito al trattamento economico e normativo per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

All’interno della circolare vengono segnalate le novità più rilevanti in merito all’accordo, di seguito riportate:

  • Decorrenza e durata (Parte II, Titolo I, Art.2);
  • Minimi retributivi (Parte II, Titolo IV, Art. 18);
  • Salario di anzianità (Parte II, Titolo IV, Art. 20).

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere nel dettaglio le novità in merito all’accordo di rinnovo.

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