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News e normative Normativa

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

Proroga del contratto

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario: ipotesi di accordo di rinnovo

L’accordo ipotetico di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, firmato il 12 aprile 2023 da CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia e MANAGERITALIA, introduce diverse novità di rilievo suddivise per argomento:

  • La durata dell’accordo è quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni per singoli istituti contrattuali.
  • Sono stati stabiliti nuovi minimi contrattuali: per i dirigenti in servizio al 30 novembre 2023, l’aumento sarà di 450,00 euro mensili, erogati in tre tranche di pari importo (150,00 euro ciascuna) a dicembre 2023, luglio 2024 e luglio 2025. Tale aumento potrà essere assorbito da aumenti futuri concessi dall’azienda a partire dal 31 dicembre 2019. Per i dirigenti assunti dal 1° dicembre 2023, il nuovo minimo contrattuale sarà di 4.040,00 euro lordi mensili, che aumenterà rispettivamente a 4.190,00 euro e 4.340,00 euro a luglio 2024 e luglio 2025, già inclusi nell’aumento di 450,00 euro.
  • È previsto un importo una tantum di 2.000,00 euro lordi per i dirigenti in servizio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e al 12 aprile 2023, suddiviso in tre tranche con scadenze a maggio, settembre e novembre 2023. Per i dirigenti assunti nel periodo, l’importo sarà proporzionato in base all’anzianità di servizio.
  • Il contributo annuale al Centro di Formazione Management del Terziario (CFMT) aumenterà di 50,00 euro per il biennio 2024-2025, di cui 25,00 euro a carico del lavoratore e 25,00 euro a carico dell’azienda.
  • A titolo sperimentale, per il biennio 2024-2025 è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di 1.000,00 euro annui per i dirigenti, spendibile tramite la piattaforma Welfare CFMT. L’azienda potrà accreditare importi aggiuntivi, purché in misura uguale e a beneficio di tutti i dirigenti.
  • È stato previsto un aumento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Mario Negri. Le aliquote aumenteranno rispettivamente al 2,43% dal 1° gennaio 2024 e al 2,47% dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni relative all’accordo dovranno essere approvate dagli organismi direttivi delle parti contraenti.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare per conoscere tutte le singole specifiche. I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 

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News e normative Normativa Smart working

Proroga procedura semplificata smart working

proroga comunicazione smart working

Proroga procedura semplificata smart working

Nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo è stato pubblicato il Decreto – Legge del 24 marzo 2022, il quale dichiara le nuove disposizioni per le misure di contrasto per la diffusione dell’epidemia da Covid-19, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza.

Segnaliamo che è stata introdotta una proroga per la procedura semplificata per comunicare lo Smart Working, ossia al 30 giungo 2022. Fin ad allora, si utilizzerà la procedura semplificata per il caricamento delle comunicazioni di smart working, successivo ad accordi individuali. 

Scarica la circolare redatta appositamente dai nostri Consulenti del lavoro per scoprire di più.

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Covid News e normative Normativa

Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

nuove misure covid

Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

Ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge n.221 per quanto riguarda la proroga di alcune delle misure speciali correlate al Covid-19. Lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

All’interno di tale decreto si elencano le seguenti misure:

  • Possesso del “green pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro: per accedere ai luoghi di lavoro ci sarà l’obbligo di mostrare il green pass fino al 31 marzo 2022. Vengono prorogate anche le sanzioni correlate.
  • Comunicazione lavoro agile con modalità semplificate: la richiesta di poter effettuare lo smart working è stata prorogata fino al 31 marzo 2022.
  • Sorveglianza sanitaria: l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio rimane in vigore fino al 31 marzo 2022.
  • Congedi: i genitori possono fruire di congedi retribuiti in caso di figli under 14 positivi al Covid-19 o in quarantena. Se i figli rientrano nella fascia di età che va dai 14 ai 16 anni, i genitori avranno diritto all’astensione dal lavoro non retribuita.
  • Lavoratori cd “fragili”: tali lavoratori potranno continuare a svolgere il loro lavoro in modalità smart fino all’adozione di un decreto realizzato appositamente per “lavoratori fragili”.
  • Quarantena e malattia: la malattia non è equiparata alla quarantena.

Per leggere nel dettaglio tutte le nuove misure, scarica la circolare che i nostri consulenti hanno realizzato appositamente.

 

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News e normative Normativa Smart working

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021

Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021

Proroga dello Stato di emergenza e della procedura telematica semplificata del lavoro agile. 

 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 del Decreto Legge n. 105 avvisa che il Governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021. La comunicazione del lavoro agile tramite la procedura semplificata sarà possibile fino al 31 dicembre 2021.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre ricordato che la trasmissione di tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero. 

Condividiamo anche la Circolare dei nostri Consulenti del lavoro per tutte le specifiche in merito.

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News e normative Normativa Smart working

“Congedo 2021 per genitori”

Famiglia in mano

“Congedo 2021 per genitori”

Congedo 2021 per i genitori: le Istruzioni INPS per coloro che hanno fatto richiesta.

Con la conversione del Decreto Legge n.30/2021 in Legge n.61/2021 è stato introdotto il “Congedo 2021 per genitori”.

Il congedo in commento è fruibile dai lavoratori dipendenti del settore privato che non possono lavorare in smart working e che abbiano figli minori di 14 anni positivi al Covid, in quarantena, con attività didattiche sospese o che non possono frequentare i centri diurni assistenziali poiché chiusi. E’ inoltre fruibile senza limiti di età per coloro che hanno figli con disabilità grave (art. 3 L. n. 104/92).

Con la circolare n. 96 pubblicata dall’INPS il 5 luglio 2021 vengono inoltre fornite le indicazioni per la fruizione in modalità oraria del congedo, ammessa per le sole richieste relative ai periodi dal 13 maggio al 30 giugno 2021.

Di seguito indichiamo alcune specifiche inerenti la fruizione del “Congedo 2021 per genitori”: 

  • il congedo in modalità oraria può essere richiesto da entrambi i genitori purché in modo alternato.
  • la contemporanea fruizione è possibile nello stesso arco temporale nel caso di figli diversi di cui uno con disabilità grave.
  • è possibile presentare due richieste di congedo per lo stesso giorno, ma le ore di fruizione non devono coincidere (fermo restando quanto indicato al punto precedente).
  • il congedo è compatibile con i riposi giornalieri dell’altro genitore previsti dal “Testo Unico sulla maternità e paternità”.
  • il congedo è compatibile con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia”.

I lavoratori interessati a presentare la richiesta di congedo devono inviarla al proprio datore di lavoro e successivamente regolarizzarla in modalità telematica attraverso i canali messi a disposizione dall’INPS.
Inoltre in sede di compilazione del flusso Uniemens i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice “MZ3”, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori – DL n. 30/2021 art. 2”.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare dei nostri Consulenti del Lavoro per sapere tutte le specifiche operative che non abbiamo riportato in calce.

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News e normative Normativa Smart working

Proroga della procedura semplificata di comunicazione dello smart working

smart working

Proroga della procedura semplificata di comunicazione dello smart working

 

Legge 87 del 2021: proroga al 31 dicembre 2021 dell’attivazione semplificata dello smart working

La conversione in legge del “Decreto Riaperture” ha rinviato al 31 dicembre 2021 la possibilità di richiedere l’attivazione dello smart working tramite procedura semplificata. 

Segue la circolare più dettagliata dei nostri Consulenti del Lavoro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

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Enti News e normative Normativa

CU 2021: proroga dei termini di trasmissione telematica e consegna ai lavoratori

CU 2021: proroga dei termini di trasmissione telematica e consegna ai lavoratori

Con comunicato stampa del 13 marzo 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato la proroga al 31 marzo 2021 dei termini per la trasmissione telematica e consegna ai lavoratori della Certificazione Unica che sarà prevista con il decreto Sostegni, non ancora approvato.

Stante la rilevanza della comunicazione, abbiamo ritenuto informarvi anche in mancanza di un provvedimento di Legge che disponga in modo ufficiale tale proroga. Vi informeremo non appena il Decreto che conterrà tale misura sarà approvato e pubblicato sulla GU.

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Covid Famiglia News e normative Normativa Smart working

Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, del D.L. n. 30/2021, recante nuove misure preventive volte a contenere la diffusione del COVID-19, il Governo ha introdotto nuovi interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza (cd. “DAD”) o in quarantena, che sono in vigore con decorrenza dal 13 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Lavoro agile per figli in dad, malati o in quarantena
 

Con il comma 1, dell’articolo 2 del D.L. n. 30/2021 è stata prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Precisiamo inoltre che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore per volta e non contemporaneamente da entrambi.

Al riguardo, ribadiamo quanto già comunicato con la nostra circolare del 15 marzo u.s., in merito al differimento al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), delle disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata.

Congedo parentale per figli in dad, malati o in quarantena
 

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021, nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, hanno diritto a un congedo parentale per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Precisiamo inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero la durata della quarantena del figlio, potranno essere convertiti -su richiesta del lavoratore- nel nuovo congedo parentale previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001.

Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Segnaliamo infine che il diritto al congedo parentale in parola, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

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News e normative Normativa Smart working

Smart Working: proroga della procedura di comunicazione semplificata

Smart Working: proroga della procedura di comunicazione semplificata

L’articolo 19 della L. n. 21/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51, ha differito al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), le disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il sito istituzionale “ClicLavoro”.

Vi ricordiamo che nelle aree del territorio nazionale cd. “zone rosse”, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, i lavoratori dipendenti che siano genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, oppure in alternativa possono chiedere il congedo.

Segnaliamo infine che risultato ad oggi “scadute” le seguenti tutele:

  • il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori del settore privato genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19. (Il diritto era riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore e che la modalità agile fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione);
  • il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei genitori di figli cd. fragili (immunodepressi, o affetti da patologie oncologiche o soggetti a terapie salvavita non disabili gravi) per i quali non sia attestata una condizione di disabilità grave;
  • il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni – disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, ovvero per il periodo in cui il figlio convivente e infrasedicenne è interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza.
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Covid Enti Famiglia News e normative Normativa

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
D.P.C.M. 1* Aprile 2020
Messaggio INPS n. 1516 del 7 aprile 2020

Facciamo seguito alle nostre recenti circolari informative afferenti l’oggetto per segnararVi che l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s. ha precisato che, a seguito delle proroghe previste dal D.P.C.M. 1° aprile -riguardanti la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado- è da intendersi prorogato fino al 13 aprile p.v. anche il termine per il periodo di fruizione del congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020.

Trattasi, come noto, del congedo previsto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’originaria formulazione del richiamato articolo 23 del D.L. n. 18 del 2020 aveva previsto infatti la possibilità di fruire del congedo in commento a partire dal 5 marzo ed entro il 3 aprile 2020. Alla luce di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M. 1° aprile 2020, è quindi prorogato fino al 13 aprile 2020 anche il termine per la fruizione dei 15 giorni del congedo in questione. Restano invariate le modalità di presentazione della domanda da noi già ilustrate con nostra circolare del 22 marzo u.s..

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