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Decreto Ristori Quater – Misure Urgenti Connesse all’Emergenza Epidemiologica Covid-19

Decreto Ristori Quater – Misure Urgenti Connesse all’Emergenza Epidemiologica Covid-19

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori QUATER “) con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 30 novembre 2020.

 

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2);
  2. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13).

1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)

L’articolo 2 della Decreto in commento dispone:

  • per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  •  per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o prfessione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio italiano che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019:
  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);

la sospensione die termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai contributi previdenziali previdenziali e assistenziali;

b) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i soggetti operano come sostituti d’imposta;

c) all’imposta sul valore aggiunto – Iva;

 

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

2. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13)

L’art. 13 dispone il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 104/2020 anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Ristori bis”).

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