
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013: rideterminazione del beneficio
L’INPS con il messaggio n. 3634 dell’8 ottobre u.s. ha comunicato che, per effetto della ripartizione delle risorse destinate al finanziamento della misura in oggetto, è stato rideterminato il tetto retributivo dei lavoratori interessati allo sgravio in commento, ed incrementato dal 2,25% al 2,47%.
Pertanto, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale di sgravio spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2020, con le modalità già indicate nel messaggio n. 7978/2014 con cui si era proceduto allo sgravio in titolo, ovvero valorizzando gli importi nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, utilizzando i seguenti codici causale, in ragione della tipologia contrattuale da cui trae origine l’erogazione agevolata (contrattazione aziendale oppure territoriale):
Contrattazione aziendale | Contrattazione territoriale | ||
L924 | Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del Datore di lavoro | L926 | Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del Datore di lavoro |
L925 | Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore | L927 | Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore |
Contestualmente al conguaglio dell’ulteriore sgravio contributivo, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Sotto il profilo fiscale, si segnala per completezza che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 27 settembre 2010, riferita ad analogo caso, le somme che saranno restituite ai dipendenti rientrano tra quelle previste dall’art.17, comma 1, lettera b) del TUIR, ovvero “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (…)” e di conseguenza saranno assoggettate alla tassazione separata di cui al citato art. 17 comma 1 del TUIR.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità in merito.