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Esonero contributivo previdenziale per lavoratrici madri

lavoratrici madri - esonero contributivo

Esonero contributivo previdenziale per lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri l’INPS fornisce tutte le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previdenziale, ossia uno sgravio del 50% della quota dei contributi a proprio carico e può essere applicabile a tutti i rapporti di lavoro.  

Questa agevolazione è aperta a tutti i contratti di lavoro dipendente nel settore privato: dai contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, dagli apprendisti al lavoro intermittente. 

L’esonero potrà essere fruibile dalla madre, se rientrata a lavoro entro il 31 dicembre 2022 dal congedo di maternità, per un massimo di 12 mesi dal rientro.  

L’INPS  ha chiarito che il beneficio può essere applicato non solo al rientro dopo il congedo di maternità, ma anche in caso di rientro dopo un congedo parentale o un’interdizione post-partum. Inoltre, l’esonero può essere cumulato con altre agevolazione contributive attualmente in vigore, sia quelle relative al datore di lavoro che quelle per i lavoratori. 

Scarica la circolare per leggere tutte le novità in merito all’esonero contributivo previdenziale.  

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Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013: rideterminazione del beneficio

Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013: rideterminazione del beneficio

L’INPS con il messaggio n. 3634 dell’8 ottobre u.s. ha comunicato che, per effetto della ripartizione delle risorse destinate al finanziamento della misura in oggetto, è stato rideterminato il tetto retributivo dei lavoratori interessati allo sgravio in commento, ed incrementato dal 2,25% al 2,47%.
 
Pertanto, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale di sgravio spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2020, con le modalità già indicate nel messaggio n. 7978/2014 con cui si era proceduto allo sgravio in titolo, ovvero valorizzando gli importi nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, utilizzando i seguenti codici causale, in ragione della tipologia contrattuale da cui trae origine l’erogazione agevolata (contrattazione aziendale oppure territoriale):
Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
L924
Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014
quota a favore del Datore di lavoro
L926
Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014
quota a favore del Datore di lavoro
L925
Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014
quota a favore del lavoratore
L927
Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014
quota a favore del lavoratore
Contestualmente al conguaglio dell’ulteriore sgravio contributivo, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
Sotto il profilo fiscale, si segnala per completezza che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 27 settembre 2010, riferita ad analogo caso, le somme che saranno restituite ai dipendenti rientrano tra quelle previste dall’art.17, comma 1, lettera b) del TUIR, ovvero “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (…)”  e di conseguenza saranno assoggettate alla tassazione separata di cui al citato art. 17 comma 1 del TUIR.
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità in merito.

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