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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni – FEDERPOL

contratto collettivo sulla sicurezza sussidiaria nn armata

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni – FEDERPOL

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL dei dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. 

L’accordo di rinnovo del CCNL per le aziende del settore della sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni è stato sottoscritto il 7 dicembre 2022 dalla FEDERPOL (con SISTEMA IMPRESA) e FESICA CONFSAL (con CONFSAL).

All’interno di tale circolare vengono descritte le novità più rilevanti per quanto riguarda i nuovi minimi e nozione di retribuzione di fatto; il preavviso attivo e outplacement, secondo livello di contrattazione novità in merito alla declaratoria. 

Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2025 sia per la parte economica sia normativa e si intererà rinnovato di anno in anno se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R.

Per leggere tutto nel dettaglio scarica la circolare che i nostri Consulenti del lavoro Payroll hanno realizzato appositamente.

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Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione in titolo contiene numerose misure in materia di lavoro che esamineremo nel corso delle prossime ore, ed in merito alle quali Vi relazioneremo -come di consueto- con la massima tempestività.

Anticipiamo che l’art. 10 della disposizione in commento contiene la proroga dei termini per la trasmissione telematica del modello 770/2020, il cui nuovo termine è fissato al 10 dicembre 2020.

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Rispetto della normativa in materia di sicurezza – riflessi sui rapporti di lavoro

Rispetto della normativa in materia di sicurezza – riflessi sui rapporti di lavoro

Segnaliamo che con la recente sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha sancito (confermando un orientamento ormai consolidato, si vedano ad esempio le sentenze n. 5241/2012, 8212/2017, 27335/2017 e 13959/2018) che in assenza della preventiva valutazione di rischi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex. D.Lgs. n. 81/2008, ogni contratto a tempo determinato stipulato dal datore di lavoro è da ritenersi nullo e debba essere considerato a tempo indeterminato fin dalla stipula.
 
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha infatti sancito che il “divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 20, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/2015) costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2.” 
 
Invitandovi pertanto a prendere nota di quanto sopra precisato, vi informiamo che -se di interesse- possiamo supportarvi per quanto in oggetto tramite un nostro consulente specializzato in materia.
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.
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Misure di contrasto al lavoro nero e tutela della sicurezza sul lavoro

Misure di contrasto al lavoro nero e tutela della sicurezza sul lavoro

Il comma 445 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto un aumento del 20% delle sanzioni previste in caso di violazioni delle norme relative:
  • all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
  • all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
  • al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
  • alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
  • agli appalti e ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
  • alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
  • al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
Sono, invece, aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
La circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che le sanzioni aumentate si applicano alle infrazioni o condotte omissive che si realizzano a partire dal 2019.

LAVORO IRREGOLARE

In caso di utilizzo di lavoratori “in nero”, le sanzioni previste dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 12/2002 (convertito con la legge n. 73/2002) vengono incrementate del 20% e risulteranno come segue:

Lavoro irregolare

SANZIONE AMMINISTRATIVA

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

Sino 30 a giorni di lavoro effettivo

da 1.500 a 9.000 €

da 1.800 a 10.800 €

Da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo

da 3.000 a 18.000 €

da 3.600 e 21.600 €

Oltre 60 giorni di lavoro effettivo

da 6.000 a 36.000 €

da 7.200 a 43.200 €

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

APPALTO ILLECITO

In caso di appalto illecito (articolo 29, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

DISTACCO ILLECITO

In caso di distacco illecito (articolo 30, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

AGENZIE DI RICERCA, SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

DISTACCO TRANSNAZIONALE

Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

violazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

note

Mancata comunicazione del distacco

da 150 a 500 €

da 180 a 600 €

Per ogni lavoratore interessato

Cabotaggio

In caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge.

da 1.000 a 10.000 €

da 1.200 e 12.000 €

 

Conservazione dei documenti del distacco

da 500 a 3.000 €

da 600 a 3.600 €

Per ogni lavoratore interessato

Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti

da 2.000 a 6.000 €

da 2.400 a 7.200 €

 

Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali

da 2.000 a 6.000 €

da 2.400 a 7.200 €

 

In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro.

ORARIO DI LAVORO

Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

violazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

note

48 ore

quale durata media settimanale dell’orario di lavoro.

da 200 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 240 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

Per ogni lavoratore interessato

da 800 a 3.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 960 a 3.600 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 2.000 a 10.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.400 a 12.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo giornaliero

nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24.

da 100 a 300 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 120 a 360 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

da 600 a 2.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 720 a 2.400 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 1.800 a 3.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.160 a 3.600 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo settimanale

nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero.

da 200 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 240 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

da 800 a 3.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 960 a 3.600 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 2.000 a 10.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.400 a 12.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Ferie annuali

nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue.

da 100 a 600 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

da 120 a 720 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

 

da 400 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

da 480 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

da 800 a 4.500 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

da 960 a 5.400 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

 

 

 

 

 

 

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