Il comma 445 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto un aumento del 20% delle sanzioni previste in caso di violazioni delle norme relative:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti e ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
Sono, invece, aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
La circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che le sanzioni aumentate si applicano alle infrazioni o condotte omissive che si realizzano a partire dal 2019.
LAVORO IRREGOLARE
In caso di utilizzo di lavoratori “in nero”, le sanzioni previste dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 12/2002 (convertito con la legge n. 73/2002) vengono incrementate del 20% e risulteranno come segue:
Lavoro irregolare | SANZIONE AMMINISTRATIVA |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 |
Sino 30 a giorni di lavoro effettivo | da 1.500 a 9.000 € | da 1.800 a 10.800 € |
Da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo | da 3.000 a 18.000 € | da 3.600 e 21.600 € |
Oltre 60 giorni di lavoro effettivo | da 6.000 a 36.000 € | da 7.200 a 43.200 € |
SOMMINISTRAZIONE ILLECITA
In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.
APPALTO ILLECITO
In caso di appalto illecito (articolo 29, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.
DISTACCO ILLECITO
In caso di distacco illecito (articolo 30, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.
AGENZIE DI RICERCA, SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE ILLECITA
In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.
INTERMEDIAZIONE ILLECITA
In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.
DISTACCO TRANSNAZIONALE
Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.
violazione | SANZIONE AMMINISTRATIVA |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | note |
Mancata comunicazione del distacco | da 150 a 500 € | da 180 a 600 € | Per ogni lavoratore interessato |
Cabotaggio In caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge. | da 1.000 a 10.000 € | da 1.200 e 12.000 € | |
Conservazione dei documenti del distacco | da 500 a 3.000 € | da 600 a 3.600 € | Per ogni lavoratore interessato |
Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti | da 2.000 a 6.000 € | da 2.400 a 7.200 € | |
Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali | da 2.000 a 6.000 € | da 2.400 a 7.200 € | |
In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro.
ORARIO DI LAVORO
Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.
violazione | SANZIONE AMMINISTRATIVA | | |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | note |
48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro. | da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | Per ogni lavoratore interessato |
da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). |
da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24. | da 100 a 300 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | |
da 600 a 2.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 720 a 2.400 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). |
da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.160 a 3.600 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero. | da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). | |
da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). | da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). |
da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). | da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue. | da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori). | da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori). | |
da 400 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). | da 480 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). |
da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). | da 960 a 5.400 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). |