Categorie
Covid Enti Famiglia News e normative Normativa

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
D.P.C.M. 1* Aprile 2020
Messaggio INPS n. 1516 del 7 aprile 2020

Facciamo seguito alle nostre recenti circolari informative afferenti l’oggetto per segnararVi che l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s. ha precisato che, a seguito delle proroghe previste dal D.P.C.M. 1° aprile -riguardanti la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado- è da intendersi prorogato fino al 13 aprile p.v. anche il termine per il periodo di fruizione del congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020.

Trattasi, come noto, del congedo previsto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’originaria formulazione del richiamato articolo 23 del D.L. n. 18 del 2020 aveva previsto infatti la possibilità di fruire del congedo in commento a partire dal 5 marzo ed entro il 3 aprile 2020. Alla luce di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M. 1° aprile 2020, è quindi prorogato fino al 13 aprile 2020 anche il termine per la fruizione dei 15 giorni del congedo in questione. Restano invariate le modalità di presentazione della domanda da noi già ilustrate con nostra circolare del 22 marzo u.s..

Categorie
News e normative

Autoliquidazione INAIL – Differimento dei termini

Autoliquidazione INAIL – Differimento dei termini

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto il differimento degli obblighi relativi all’autoliquidazione INAIL.
Entro la data del 31 marzo 2019, l’INAIL rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo (il precedente termine era il 31 dicembre 2018). 
Entro la data del 16 maggio 2019:
  • è possibile inviare la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
  • dev’essere effettuato il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione – pagamento in unica soluzione o della prima rata – (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
  • dev’essere effettuata la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (la precedente scadenza era il 28 febbraio 2019);
  • il differimento dei termini riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.
ADEMPIMENTI LA CUI DATA DI SCADENZA RIMANE INVARIATA
L’INAIL ha precisato che resta confermato il termine di scadenza originario: 
  • dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018, fissato al 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 febbraio 2019 è domenica);
  • per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. I suddetti premi, per il 2019, potranno usufruire della riduzione pari al 15,24%.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

    Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa sulla privacy.