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“Decreto Alluvione”: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

decreto alluvione: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

“Decreto Alluvione”: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

Decreto Alluvione: Misure urgenti per affrontare l’emergenza degli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023, noto come “Decreto Alluvione“, che stabilisce interventi urgenti per affrontare l’emergenza causata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Riassumiamo le principali misure adottate in materia lavorativa:

  1. Sospensione dei termini per adempimenti fiscali e contributivi: La norma prevede la sospensione dei termini di versamento per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni. La sospensione si applica a tributi, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e altre imposte. I pagamenti dovranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 20 novembre 2023.
  2. Ammortizzatori sociali: Viene introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, chiamato “ammortizzatore sociale unico”, per i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa delle alluvioni e per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare a causa degli stessi eventi. I lavoratori coinvolti possono beneficiare di integrazioni salariali per un massimo di 90 giorni di sospensione dell’attività lavorativa.
  3. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi: Durante il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, viene riconosciuta un’indennità una tantum fino a un massimo di 3.000 euro per i collaboratori coordinati, titolari di agenzie o rappresentanti commerciali e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.

È importante notare che sono state fornite istruzioni operative dall’INPS per l’applicazione di queste misure. È necessario documentare adeguatamente le condizioni che impediscono il lavoro e presentare le domande entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Queste misure offrono un supporto immediato ai lavoratori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali, consentendo loro di gestire le difficoltà finanziarie causate da tali situazioni di emergenza. 

Scarica la circolare per conoscere tutti i dettagli. 

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Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

accordo di rinnovo CCNL imprese assicurazione

Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

CCNL Imprese  di Assicurazione: novità  

In data 16 novembre 2022, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e i sindacati FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA hanno raggiunto un accordo per rinnovare il CCNL Imprese di Assicurazione scaduto il 31 dicembre 2019. Il 19 dicembre 2022, le organizzazioni sindacali hanno annunciato che i lavoratori hanno approvato il testo di rinnovo, il quale avrà decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024.

Alcune delle principali novità descritte nella circolare fanno riferimento a:

  • Nuovi minimi tabellari: gli stessi vengono suddivisi in 3 tranche: la prima a gennaio 2023, la seconda a gennaio 2024 e l’ultima a dicembre 2024;
  • Erogazione di una tantum: somma dal valori di 1.400€ per il personale di servizio a tempo indeterminato alla data 16 novembre 2022;
  • Erogazione di una tantum previdenza e una tantum per ex indennità di carica e assegno ad personam ex F2 – personale amministrativo;
  • Novità in merito al welfare aziendale;
  • Un’indennità economica per coloro che fanno parte del 6° Livello Quadro.

Dato che le novità non finiscono qui, scarica subito la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per approfondire tutto nel dettaglio. 

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Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 – Decreto Aiuti Bis: novità in materia del lavoro

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Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 – Decreto Aiuti Bis: novità in materia del lavoro

Ecco tutte le novità del “Decreto Aiuti Bis” che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2022. Nella circolare redatta appositamente vengono elencati tutti gli aggiornamenti in merito a:

  • Estensione fino a 600 euro della soglia di esenzione del cd. Fringe benefits (Art. 12);
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 20);
  • Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro (Art. 22).

Scarica la circolare e leggi tutto le agevolazioni per i lavoratori nel dettaglio.

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Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

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Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

Chiarimenti dell’INPS in merito all’Una Tantum 200 euro prevista dal Decreto Legge n.50/2022.  

Aggiornamento INPS per quanto riguarda le istruzioni applicative da seguire per accedere alla procedura della richiesta dell’indennità Una Tantum di 200 euro. Per questo, ha messo a disposizione un fac-simile di dichiarazione per poter agevolare la compilazione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro successivamente. 

Scarica subito la circolare e leggi nel dettaglio tutti gli aggiornamenti segnalati dall’INPS per il bonus una tantum 200 euro così da avere tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente la dichiarazione e gestire la richiesta dell’Una Tantum. 

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Indennità Una Tantum prevista dal Decreto Legge n.50/2022: istruzioni dell’INPS

come richiedere l'indennità una tantum 200 euro

Indennità Una Tantum prevista dal Decreto Legge n.50/2022: istruzioni dell’INPS

La circolare in oggetto fornisce le istruzioni dell’INPS su come i lavoratori dipendenti possono ottenere il riconoscimento di un bonus Una Tantum 200 euro,  importo netto erogato durante il mese di luglio 2022.

Chi può ricevere l’una tantum 200 euro? I lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile inferiore a 2.962 euro e che nei primi mesi del 2022 abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo dello 0,80%, in riferimento alla Legge di Bilancio per il 2022.

L’indennità una tantum sarà riconosciuta dal datore di lavoro solo successivamente alla dichiarazione del lavoratore dipendente di essere in possesso dei requisiti richiesti, compilando la dichiarazione in allegato. L’erogazione, quindi, avverrà con la busta paga del mese di luglio e le operazioni di conguaglio verranno eseguite telematicamente, tramite i dati UNIEMENS, entro il 31 agosto 2022.

Leggi la circolare redatta appositamente per visionare le istruzioni dell’INPS nel dettaglio e compila il modulo di dichiarazione per ottenere il riconoscimento dell’indennità Una Tantum.

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CCNL dipendenti di imprese di viaggi e turismo

dipendenti di imprese viaggi e turismo

CCNL dipendenti di imprese di viaggi e turismo

Verbale accordo 9 marzo – Una tantum 

In data 24 luglio 029, le parti FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno firmato l’accordo di rinnovo per il CCNL imprese di viaggi e turismo, il quale garantisce a favore del personale in forza una somma di denaro una tantum suddivisa in tre tranche (ottobre 2029, marzo 2020 e settembre 2020). 

Successivamente all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento della pandemia Covid-19, le parti hanno posticipato i pagamenti della seconda e terza rata, ossia aprile 2022 e giugno 2022, rispettivamente a ottobre 2022 e novembre 2022.

Inoltre, ricordiamo che le Parti hanno posticipato nuovamente le scadenze del premio di risultato, rinviando la stipula dell’accordo in materia al 31 maggio 2022 e prevedendo che, in caso di mancata definizione dello stesso, l’erogazione delle relative somme dovrà avvenire con la retribuzione del mese di luglio 2022. 

Per ulteriori chiarimenti, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Modifica del 26 novembre 2020 in tema di una tantum e premio di risultato.

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione di un importo una tantumsuddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020) a favore del personale in forza alla suddetta data.

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Successivamente, il 30 settembre 2020 le Parti hanno stipulato un ulteriore verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, come da nostra circolare del 13 ottobre scorso.

Alla luce della perdurante situazione di crisi imputabile all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento finalizzate a impedire il contagio da Covid-19, con l’accordo del 26 novembre 2020 le Parti hanno disposto un nuovo rinvio della corresponsione della seconda e della terza tranche di una tantum rispettivamente a marzo 2021 e a settembre 2021:

Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A

128,25

128,25

QUADRO B

118,50

118,50

1

111,00

111,00

2

101,25

101,25

3

95,25

95,25

4

90,00

90,00

5

84,75

84,75

6S

81,00

81,00

6

80,25

80,25

7

75,00

75,00

APP. PROFESS.

60,00

60,00

Inoltre, come noto, l’Accordo del 24 luglio 2019 ha previsto un premio di risultato per i lavoratori di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo territoriale o aziendale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (art. 13 del CCNL).

Come da nostra circolare del 9 giugno 2020, le parti sociali hanno deciso di rinviare dal 30 aprile 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato e, in caso di mancata definizione, i relativi importi previsti dal CCNL in oggetto saranno erogati con la retribuzione di dicembre 2020 in luogo di quella di maggio 2020.

Con l’accordo di modifica in commento, le Parti hanno stabilito di rinviare nuovamente il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato al 30 aprile 2021, prevedendo altresì che in caso di mancata definizione dello stesso l’erogazione delle relative somme dovrà avvenire al 31 maggio 2021, fatti sempre salvi accordi migliorativi:

Livelli

Euro

QUADRO – A, B

186,00

1, 2, 3

158,00

4, 5

140,00

6S, 6, 7

112,00

 

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