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Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

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Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

Novità per il Contratto Collettivo Nazionale per le imprese di assicurazione. 

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto un nuovo accordo di rinnovo per quanto riguarda il Contratto Collettivo Nazionale per le imprese di assicurazione e il personale dipendente amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione non dirigente. 

Nel seguente accordo vengono illustrate diverse novità rilevanti, tra cui nuovi minimi tabellari suddivisi in 3 tranche (gennaio 2023, gennaio 2024 e dicembre 2024), erogazione di una tantum di 1.400 euro (per il personale di servizio a tempo indeterminato alla data 16 novembre 2022), erogazione di una tantum previdenza ed erogazione di una tantum per ex indennità di carica e assegno ad personam ex F2 – personale amministrativo

Le novità non finiscono qui. Scarica subito la circolare per approfondire tutto nel dettaglio. 

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Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 – Decreto Aiuti Bis: novità in materia del lavoro

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Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 – Decreto Aiuti Bis: novità in materia del lavoro

Ecco tutte le novità del “Decreto Aiuti Bis” che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2022. Nella circolare redatta appositamente vengono elencati tutti gli aggiornamenti in merito a:

  • Estensione fino a 600 euro della soglia di esenzione del cd. Fringe benefits (Art. 12);
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 20);
  • Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro (Art. 22).

Scarica la circolare e leggi tutto le agevolazioni per i lavoratori nel dettaglio.

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Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

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Indennità Una Tantum: i chiarimenti dell’INPS

Chiarimenti dell’INPS in merito all’Una Tantum 200 euro prevista dal Decreto Legge n.50/2022.  

Aggiornamento INPS per quanto riguarda le istruzioni applicative da seguire per accedere alla procedura della richiesta dell’indennità Una Tantum di 200 euro. Per questo, ha messo a disposizione un fac-simile di dichiarazione per poter agevolare la compilazione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro successivamente. 

Scarica subito la circolare e leggi nel dettaglio tutti gli aggiornamenti segnalati dall’INPS per il bonus una tantum 200 euro così da avere tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente la dichiarazione e gestire la richiesta dell’Una Tantum. 

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Indennità Una Tantum prevista dal Decreto Legge n.50/2022: istruzioni dell’INPS

come richiedere l'indennità una tantum 200 euro

Indennità Una Tantum prevista dal Decreto Legge n.50/2022: istruzioni dell’INPS

La circolare in oggetto fornisce le istruzioni dell’INPS su come i lavoratori dipendenti possono ottenere il riconoscimento di un bonus Una Tantum 200 euro,  importo netto erogato durante il mese di luglio 2022.

Chi può ricevere l’una tantum 200 euro? I lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile inferiore a 2.962 euro e che nei primi mesi del 2022 abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo dello 0,80%, in riferimento alla Legge di Bilancio per il 2022.

L’indennità una tantum sarà riconosciuta dal datore di lavoro solo successivamente alla dichiarazione del lavoratore dipendente di essere in possesso dei requisiti richiesti, compilando la dichiarazione in allegato. L’erogazione, quindi, avverrà con la busta paga del mese di luglio e le operazioni di conguaglio verranno eseguite telematicamente, tramite i dati UNIEMENS, entro il 31 agosto 2022.

Leggi la circolare redatta appositamente per visionare le istruzioni dell’INPS nel dettaglio e compila il modulo di dichiarazione per ottenere il riconoscimento dell’indennità Una Tantum.

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CCNL dipendenti di imprese di viaggi e turismo – verbale accordo 9 marzo 2022: una tantum

dipendenti di imprese viaggi e turismo

CCNL dipendenti di imprese di viaggi e turismo – verbale accordo 9 marzo 2022: una tantum

Come già noto, il 24 luglio 2019 è stato stipulato un accordo di rinnovo per il CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, prevedendo un pagamento a favore del personale di un importo una tantum suddiviso in 3 rate (ottobre 2019, marzo 2020, settembre 2020).

Successivamente all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento della pandemia Covid-19, le parti (FIAVET, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS) hanno posticipato i pagamenti della seconda e terza rata, ossia aprile 2022 e giugno 2022, rispettivamente a ottobre 2022 e novembre 2022.

Per ulteriori chiarimenti, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Modifica del 26 novembre 2020 in tema di una tantum e premio di risultato.

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione di un importo una tantumsuddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020) a favore del personale in forza alla suddetta data.

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Successivamente, il 30 settembre 2020 le Parti hanno stipulato un ulteriore verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, come da nostra circolare del 13 ottobre scorso.

Alla luce della perdurante situazione di crisi imputabile all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento finalizzate a impedire il contagio da Covid-19, con l’accordo del 26 novembre 2020 le Parti hanno disposto un nuovo rinvio della corresponsione della seconda e della terza tranche di una tantum rispettivamente a marzo 2021 e a settembre 2021:

Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A

128,25

128,25

QUADRO B

118,50

118,50

1

111,00

111,00

2

101,25

101,25

3

95,25

95,25

4

90,00

90,00

5

84,75

84,75

6S

81,00

81,00

6

80,25

80,25

7

75,00

75,00

APP. PROFESS.

60,00

60,00

Inoltre, come noto, l’Accordo del 24 luglio 2019 ha previsto un premio di risultato per i lavoratori di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo territoriale o aziendale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (art. 13 del CCNL).

Come da nostra circolare del 9 giugno 2020, le parti sociali hanno deciso di rinviare dal 30 aprile 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato e, in caso di mancata definizione, i relativi importi previsti dal CCNL in oggetto saranno erogati con la retribuzione di dicembre 2020 in luogo di quella di maggio 2020.

Con l’accordo di modifica in commento, le Parti hanno stabilito di rinviare nuovamente il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato al 30 aprile 2021, prevedendo altresì che in caso di mancata definizione dello stesso l’erogazione delle relative somme dovrà avvenire al 31 maggio 2021, fatti sempre salvi accordi migliorativi:

Livelli

Euro

QUADRO – A, B

186,00

1, 2, 3

158,00

4, 5

140,00

6S, 6, 7

112,00

 

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