scheda per elezioni e permessi elettorali

Permessi elettorali

In vista delle prossime elezioni Europee, che si terranno il 26 maggio 2019, è fondamentale comprendere come presentare i permessi elettorali per i dipendenti che ricoprono ruoli all’interno dei saggi elettorali, come presidente di seggio elettorale, segretario, scrutatore, rappresentanti di lista o gruppo, nonché rappresentanti dei partiti o gruppi politici. 

Cosa prevede la legge per i permessi elettorali

L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che tutti i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali durante le consultazioni elettorali, compresi i rappresentati dei candidati e dei partiti politici, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali. 
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
 
Inoltre, l’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce che i lavoratori, che adempiono a funzioni presso i seggi elettorali, “hanno diritto a ricevere specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorati inclusi nel periodo delle operazioni elettorali.
 
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è giustificata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l’unità di misura sono i “giorni di assenza” dal lavoro e non un parametro orario (vedi Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001).
 
Quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
  • lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato se avessero effettivamente lavorato per i giorni lavorativi trascorsi al seggio;
  • un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
È importante sottolineare che la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Se il dipendente, previo accordo con il datore di lavoro, decide di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio.

Adempimenti del lavoratore

Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali, il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo deve comunicare al proprio datore di lavoro la sua partecipazione ai seggi, in modo che quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta  mediante certificato di chiamata o apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore.
 
Concluse le votazioni e il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato firmato dal Presidente del seggio elettorale nel quale risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio, riportando il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
 
Per riassumere:
  • le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto a un’assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
  • per i giorni festivi o non lavorativi il lavoratore ha diritto a usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile da calcolare sulla base di 1/26 o altro divisore contrattuale.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità di supporto e/o approfondimento.

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