Accordi integrativi

Accordi e adeguamento CCNL Metalmeccanica

CCNL Metalmeccanica e aziende industriali – Accordi integrativi e adeguamento economico inflattivo di giugno 2021

 

Il 5 febbraio 2021, FEDERMECCANCIA, ASSISTAL, FIOM -CGIL, FIM – CISL e UILM – UIL si erano accordate per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e dell’installazione di impianti, che era scaduto il 31 dicembre 2019.

Tramite il comunicato congiunto del 22 aprile 2021, alcune Parti sociali (FIOM -CGIL, FIM – CISL e UILM – UIL) hanno rinviato la decisione su questa nuova ipotesi. Per integrare l’accordo del 5 febbraio scorso, tutte le Parti sociali hanno siglato i seguenti accordi integrativi al CCNL in materia di previdenza complementare e maternità, tipologie contrattuali, apprendistato e welfare.

Vediamo nello specifico alcune novità: 

 

  1.     Previdenza complementare e maternità (29 marzo 2021)

Per la previdenza complementare hanno precisato che anche i lavoratori in prova possono iscriversi al Fondo COMETA, senza dover attendere il superamento del relativo periodo e che a partire dal 1° giugno 2022 per coloro che hanno meno di 35 anni e che hanno aderito al Fondo dopo il 5 febbraio 2021 è previsto un incremento della contribuzione a carico del datore di lavoro (vedi circolare per approfondimenti).

Per quanto riguarda la maternità hanno precisato che durante i cinque mesi di congedo obbligatorio alla lavoratrice assente nei spetta l’intera retribuzione approfondendo il trattamento più favorevole in caso di estensione e cosa succede in caso di malattia (vedi circolare).

 

  1.     Tipologie contrattuali (6 aprile 2021)

Si approfondisce la questione della trasformazione a tempo indeterminato a scopo di assunzione di due tipologie contrattuali: i contratti a tempo determinato e quelli a tempo parziale, nello specifico in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time per i lavoratori affetti da patologie gravi.

 

  1.     Apprendistato (20 aprile 2021)

Le Parti sono intervenute in tema di apprendistato professionalizzante definendo le qualifiche conseguibili e l’inquadramento nel livello corrispondente alla qualifica professionale con la percentualizzazione della retribuzione (vedi tabella). Tra i fatti più rilevanti:

  • è stato stabilito che la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi e la massima di 36 mesi che però è ridotta per colore che hanno determinate qualifiche (per tutti gli approfondimenti vedi circolare)
  • in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerpuerio superiore a 30 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza.
  • gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2021, qualora non si sia ancora concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria, saranno automaticamente inquadrati nel livello D1.
  • nel periodo natalizio l’azienda dovrà all’apprendista una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto.

Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale la durata non può essere inferiore a 6 mesi. Ci rifacciamo alla circolare per quanto riguarda un periodo superiore ai 6 mesi. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino a 1 anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, anche nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica professionale. L’assunzione in prova richiede un atto scritto e la durata è di 160 ore di presenza in azienda.
Per quanto riguarda la retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista oltre il c.d. “orario ordinamentale” va determinata applicando le seguenti percentuali che trovate sulla tabella della circolare.
Consigliamo di prenderne visione anche in materia di ferie e recesso e trasformazione del contrattoPer sapere come inquadrare e quale retribuzione spetta all’apprendista con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca vi invitiamo a prendere visione della vedi circolare con tutte le specifiche.

 

  1.     Welfare (20 aprile 2021)

Lo scorso 20 aprile le Parti hanno fatto diventare strutturale il sistema di welfare contrattuale. Così facendo dal primo giugno le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare fino a un massimo di 200,00 euro, a carico del datore, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Per approfondire la tematica leggere la circolare.  

L’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021 ha confermato:

  • l’adeguamento dei minimi tabellari
  • dell’indennità di trasferta 
  • dell’indennità di reperibilità nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL (2021-2024) per livello sulla base dell’IPCA, così come già avvenuto nel 2020. 

Inoltre, con il verbale del 9 giugno 2021 le Parti sociali hanno definito le nuove tabelle con validità dal 1° giugno 2021. Per conoscere tutti i nuovi aumenti, i nuovi importi di indennità di trasferta forfettaria e d’indennità di reperibilità e le percentuali relative al lavoro a cottimo vi suggeriamo di consultare la circolare completa del nostri Consulenti e in caso di dubbi a contattarci.

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