benefici normativi e contributivi

Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva

Con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni riguardanti la disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 in materia di benefici normativi e contributivi.

Novità emerse

La disposizione citata chiede il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
L’Ispettorato valuta positivamente la fruizione dei benefici normativi e contributivi, da parte del datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

Valutazione economica 

Si precisa che non ha rilevanza il contratto collettivo applicato, anche se c’è una formale indicazione nelle lettere di assunzione circa l’applicazione di uno specifico contratto collettivo. L’importante è che il trattamento economico (e normativo) effettivo sia pari o superiore ai CCNL maggiormente rappresentativi.
 
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale).
 
Pertanto, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

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