CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (CONFIMI) – Accordo di rinnovo del 17 novembre 2020

In relazione al CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (CONFIMI), scaduto, come noto, il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, il 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo avente a oggetto la definizione dei nuovi minimi tabellari a partire dal 1° giugno 2020, prevendendo altresì la corresponsione degli arretrati in un’unica soluzione con la retribuzione di dicembre 2020.

A partire dal 1° giugno 2020, pertanto, i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL, comprensivi dell’EDR, saranno i seguenti (il minimo di paga oraria è determinato dividendo per 173 il minimo tabellare):

LIVELLO

IMPORTO MENSILE IN EURO

9

2.555,05

8

2.298,21

7

2.113,00

6

1.969,07

5

1.835,89

4

1.714,05

3

1.642,32

2

1.481,00

1

1.341,00

A favore dei lavoratori in forza alla data del 17 novembre 2020, per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 è prevista l’erogazione degli incrementi sui minimi tabellari decorrenti da giugno in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2020, con espressa esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, ad eccezione del TFR.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2020, gli arretrati saranno corrisposti con le competenze di fine rapporto.

Di conseguenza, l’importo complessivo degli incrementi da corrispondere da giugno 2020 a ottobre 2020 sarà riproporzionato per i lavoratori assunti durante tale periodo in base ai mesi di occupazione.

 

Inoltre, è previsto che gli aumenti dei minimi tabellari non possono assorbire aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di assorbibilità o che siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

 

Ai lavoratori inquadrati nella 1a categoria spetta un superminimo collettivo pari a 5,16 euro lordi mensili, mentre a quelli inquadrati nella 8a e 9a categoria spetta un elemento retributivo pari a 59,39 euro lordi mensili.

 

Da ultimo, l’accordo in commento ha previsto che per le aziende in crisi, per esempio nel caso in cui sia già avvenuto il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e l’impresa stiano beneficiando degli ammortizzatori sociali in via di esaurimento o qualora si proceda all’avvio delle procedure concorsuali, le intese aziendali potranno stabilire una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali.

Per la suddetta intesa, si dovrà seguire la seguente procedura:

  • l’azienda interessata invierà all’Associazione territoriale aderente a CONFIMI IMPRESA la proposta di differimento;
  • l’Associazione territoriale si attiverà con le OO.SS. territoriali per illustrare la proposta pervenuta e avviare un confronto.

L’accordo in commento specifica, sul punto, che le intese non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

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