Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Modifica del 26 novembre 2020 in tema di una tantum e premio di risultato.

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione di un importo una tantumsuddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020) a favore del personale in forza alla suddetta data.

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Successivamente, il 30 settembre 2020 le Parti hanno stipulato un ulteriore verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, come da nostra circolare del 13 ottobre scorso.

Alla luce della perdurante situazione di crisi imputabile all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento finalizzate a impedire il contagio da Covid-19, con l’accordo del 26 novembre 2020 le Parti hanno disposto un nuovo rinvio della corresponsione della seconda e della terza tranche di una tantum rispettivamente a marzo 2021 e a settembre 2021:

Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A

128,25

128,25

QUADRO B

118,50

118,50

1

111,00

111,00

2

101,25

101,25

3

95,25

95,25

4

90,00

90,00

5

84,75

84,75

6S

81,00

81,00

6

80,25

80,25

7

75,00

75,00

APP. PROFESS.

60,00

60,00

Inoltre, come noto, l’Accordo del 24 luglio 2019 ha previsto un premio di risultato per i lavoratori di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo territoriale o aziendale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (art. 13 del CCNL).

Come da nostra circolare del 9 giugno 2020, le parti sociali hanno deciso di rinviare dal 30 aprile 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato e, in caso di mancata definizione, i relativi importi previsti dal CCNL in oggetto saranno erogati con la retribuzione di dicembre 2020 in luogo di quella di maggio 2020.

Con l’accordo di modifica in commento, le Parti hanno stabilito di rinviare nuovamente il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato al 30 aprile 2021, prevedendo altresì che in caso di mancata definizione dello stesso l’erogazione delle relative somme dovrà avvenire al 31 maggio 2021, fatti sempre salvi accordi migliorativi:

Livelli

Euro

QUADRO – A, B

186,00

1, 2, 3

158,00

4, 5

140,00

6S, 6, 7

112,00

 

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