Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, del D.L. n. 30/2021, recante nuove misure preventive volte a contenere la diffusione del COVID-19, il Governo ha introdotto nuovi interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza (cd. “DAD”) o in quarantena, che sono in vigore con decorrenza dal 13 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Lavoro agile per figli in dad, malati o in quarantena
 

Con il comma 1, dell’articolo 2 del D.L. n. 30/2021 è stata prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Precisiamo inoltre che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore per volta e non contemporaneamente da entrambi.

Al riguardo, ribadiamo quanto già comunicato con la nostra circolare del 15 marzo u.s., in merito al differimento al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), delle disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata.

Congedo parentale per figli in dad, malati o in quarantena
 

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021, nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, hanno diritto a un congedo parentale per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Precisiamo inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero la durata della quarantena del figlio, potranno essere convertiti -su richiesta del lavoratore- nel nuovo congedo parentale previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001.

Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Segnaliamo infine che il diritto al congedo parentale in parola, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

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