Smart Working: proroga della procedura di comunicazione semplificata

L’articolo 19 della L. n. 21/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51, ha differito al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), le disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il sito istituzionale “ClicLavoro”.

Vi ricordiamo che nelle aree del territorio nazionale cd. “zone rosse”, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, i lavoratori dipendenti che siano genitori o affidatari di figli alunni delle scuole secondarie di primo grado possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, oppure in alternativa possono chiedere il congedo.

Segnaliamo infine che risultato ad oggi “scadute” le seguenti tutele:

  • il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori del settore privato genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19. (Il diritto era riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore e che la modalità agile fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione);
  • il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei genitori di figli cd. fragili (immunodepressi, o affetti da patologie oncologiche o soggetti a terapie salvavita non disabili gravi) per i quali non sia attestata una condizione di disabilità grave;
  • il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni – disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, ovvero per il periodo in cui il figlio convivente e infrasedicenne è interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza.

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