lavoro in festività infrasettimanali

Lavoro nelle festitivà infrasettimanali

Segnaliamo che con la recente sentenza n. 18887 dell’8 luglio u.s. la Corte di Cassazione ha sancito che, pur in presenza di uno specifico ordine da parte del datore di lavoro, il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa nelle festività infrasettimanali previste dalla Legge n. 260/1949, ovvero:
 
  • il 1° gennaio;
  • il 6 gennaio, giorno dell’Epifania;
  • il 25 aprile, anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 1° maggio, festa del lavoro;
  • il 15 agosto;
  • il 1° novembre, Ognissanti;
  • l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre, S. Stefano;
oltre ad altre festività aggiuntive quali ad esempio il Santo Patrono, le festività religiose Ebraiche (per i lavoratori che ne facciano richiesta) o i giorni festivi previsti per particolari settori (es. i giorni semi-festivi per il settore credito).
 
La Suprema Corte, richiamandosi ad un orientamento peraltro già espresso con precedenti sentenze (n. 20209/2016 e n. 22482/2016) ha rafforzato tale concetto, precisando che sono da ritenersi illegittimi eventuali provvedimenti disciplinari collegati al rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività nelle suindicate giornate festive.
 
Non rileva in tal senso l’eventuale presenza di accordi collettivi (nazionali, territoriali, di settore o aziendali) a meno che il lavoratore non abbia esplicitamente conferito mandato al sindacato a rappresentarlo in merito a tale deroga. 
Infatti, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che detta deroga debba risultare esclusivamente da un accordo individuale.
 
Considerata la rilevanza di tale pronunzia, riteniamo opportuno informarVi che, per i nuovi assunti, a nostro avviso è consigliabile inserire nella lettera di assunzione una specifica clausola con la quale il lavoratore presti il proprio consenso e la propria disponibilità al lavoro nelle festività in commento, di cui di seguito si allega una traccia a titolo esemplificativo.
“Con la sottoscrizione del presente contratto Lei presta fin d’ora il proprio consenso e la propria disponibilità all’effettuazione di prestazioni lavorative ricadenti nelle festività infrasettimanali di cui alla Legge n. 260/1949 e ss.mm.ii., nonché alle altre eventuali festività infrasettimanali previste da disposizioni di Legge e/o di contratto collettivo, qualora le stesse Le siano richieste.”
Per i lavoratori già in forza, qualora la Vostra società sia interessata ad acquisire detto consenso, occorrerà  -come specificato dai giudici della Suprema Corte- stipulare degli appositi accordi individuali, in ordine alla cui predisposizione ci rendiamo fin d’ora disponibili.
 
Nel caso in cui non si acquisisca tale consenso, in caso di rifiuto da parte del lavoratore a prestare servizio nelle giornate festive suindicate, la vostra società non potrà agire disciplinarmente nei confronti del lavoratore stesso.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

     Acconsento al trattamento dei dati come da informativa sulla privacy.