Targa INPS per i permessi ex legge 104/1992

Permessi ex Legge n. 104/1992

Riproporzionamento in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021

Con la circolare n. 45 del 19 marzo u.s. l’INPS ha fornito le proprie -nuove- indicazioni in merito al riproporzionamento dei permessi ex Legge n. 104/1992 da operare nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22925 del 29 settembre 2017 e n. 4069 del 20 febbraio 2018 e della disamina avvenuta da parte del Ministero del Lavoro.

In particolare, le nuove indicazioni dell’Istituto riguardano le modalità di riproporzionamento della durata dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, da attuare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, e sono riassumibili come di seguito. Tuttavia, per completezza, nel seguente paragrafo riportiamo anche le modalità di riproporzionamento previste per gli altri tipi di rapporti di lavoro part time, e non oggetto della circolare qui commentata.

Casi in cui i permessi ex Legge n. 104/1992 vengono richiesti in giorni
Tipo rapporto
Modalità calcolo/riproporzionamento
Part-time di tipo orizzontale

I 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati, dovendo essere riconosciuti interamente.

(Inps, paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018).

Part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%

I 3 giorni di permesso andranno riproporzionati secondo la seguente formula:

(orario medio settimanale teorico del lavoratore part-time ÷ orario medio settimanale teorico del lavoratore a tempo pieno)  x 3

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ricorda che questo riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei 3 giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Part-time di tipo verticale

e di tipo misto fino dal 51% in poi

I 3 giorni di permesso non andranno riproporzionati, dovendo essere riconosciuti interamente

(Inps, paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018).

Casi in cui i permessi ex Legge n. 104/1992 vengono frazionati in ore
part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%

I permessi andranno riproporzionati secondo la seguente formula, con la quale si otterranno le ore mensili di permessi fruibili:

(orario medio settimanale teorico del lavoratore part-time ÷ numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3

(Inps, messaggio n. 16866/2007)

part-time di tipo orizzontale, verticale e misto dal 51% in poi

I permessi andranno riproporzionati secondo la seguente formula con la quale si otterranno le ore mensili di permessi fruibili:

(orario normale di lavoro medio settimanale ÷ numero medio giorni lavorativi settimanali lavoratore a tempo pieno) x 3

(Inps, paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018)

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