Protocollo nazionale: Smart Working

protocollo smart working

Protocollo nazionale: Smart Working

LAVORO IN MODALITÁ AGILE

Il 7 dicembre scorso è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”. Questo documento è stato firmato, dopo un confronto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso il Ministero del Lavoro dallo stesso Ministro, da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il documento è stato realizzato per definire lo svolgimento del lavoro in modalità agile, spiegando le linee guida per i contrati collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n.81 e degli accordi collettivi in essere.

Di seguito presentiamo in sintesi i contenuti di tale circolare che riguardano:

  • Accordo individuale: documento che viene richiesto dal datore di lavoro per il dipendente per l’adesione al lavoro agile poiché nel protocollo viene confermato che questa adesione e volontaria e quindi non prevede licenziamenti nel caso di non adesione da parte del dipendente.
  • Luoghi di lavoro: il luogo può essere scelto dal dipendente, la cosa fondamentale è che il dipendente riesca a svolgere il proprio lavoro.
  • Organizzazione: il dipendente deve organizzarsi nelle fasce orarie lavorative svolgendo i compiti a lui assegnati e, inoltre, nei giorni in cui è predisposta la modalità agile non può esserci lavoro straordinario.
  • Disconnessione: i datori di lavoro devono essere in grado di adottare delle misure adatte a garantire la disconnessione.
  • Strumenti di lavoro: strumentazione fornita dal datore di lavoro.
  • Salute e sicurezza: il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile fornendo un’informativa scritta che individua i rischi sia generali che specifici connessi all’esecuzione del rapporto.
  • Infortuni e malattie: il lavoratore ha diritto alla copertura di Inail contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
  • Diritti sindacali: la modalità agile non modifica i diritti e le libertà sindacali.
  • Parità di trattamento e pari opportunità: il lavoratore in modalità agile ha gli stessi diritti e pari opportunità di qualunque altro lavoratore in sede.
  • Lavoratori fragili e disabili: le parti faciliteranno l’accesso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità.
  • Welfare e inclusività: le parti si impegnano a sviluppare un supporto più ampio per quando riguarda il welfare aziendale.
  • Protezione dei dati personali e riservatezza: il lavoratore in modalità agile deve accedere con i dati personali utilizzati per lavorare secondo le istruzioni del datore di lavoro e deve sempre rispettare la riservatezza.
  • Formazione e informazione: fornire dei corsi di formazione e aggiornamenti.
  • Osservatorio: è stato istituito per monitorare il lavoro agile.
  • Incentivo alla contrattazione collettiva: le parti concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile con un incentivo pubblico per le aziende.

Per leggere in modo approfondito tutte le informazioni descritte all’interno del protocollo, scarica la circolare redatta in merito dai nostri consulenti del lavoro payroll.

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