Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 n.59?
Il 17 aprile 2025 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni n.59, che introduce importanti novità in materia di formazione obbligatoria per la salute e la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è unificare, semplificare e aggiornare le normative precedenti (2011,2012,2016), creando un quadro di riferimento unico e coerente.
Quali sono le novità?
Di seguito, elenchiamo le principali modifiche introdotte dall’Accordo che impatteranno direttamente la tua azienda:
- obbligo formativo per tutti i datori di lavoro: per la prima volta, tutti i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di formazione sulla sicurezza della durata minima di 16 ore. Inoltre, per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri edili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. Questo obbligo diventerà operativo con la pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale;
- aggiornamento più frequente per i preposti (supervisori e capisquadra): l’Accordo introduce l’obbligo di aggiornamento biennale, rispetto al precedente quinquennale. I preposti già formati che non hanno effettuato un aggiornamento negli ultimi due anni dovranno provvedere entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. È fondamentale sottolineare che la formazione dei preposti andrà svolta obbligatoriamente in aula (no e-learning);
- standardizzazione dei percorsi formativi: l’Accordo unifica le durate e i contenuti di tutti i corsi obbligatori, inglobando anche i percorsi formativi per le attrezzature di lavoro (ex Accordo 22/02/2012) e per i coordinatori di cantiere (ex Allegato XIV D.Lgs. 81/08). La grande novità? Per tutti i corsi è ora prevista una verifica finale di apprendimento obbligatoria (test scritto, colloquio e/o prova pratica), per garantire qualità e omogeneità dell’apprendimento su tutto il territorio nazionale,
- analisi dei fabbisogni formativi: viene enfatizzata la necessità per il datore di lavoro di procedere a un’analisi approfondita dei fabbisogni formativi in azienda, al fine di pianificare correttamente gli interventi necessari e assicurare formazione mirata ed efficace.
Quando entra in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza?
L’Accordo entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le “vecchie” regole (Accordi Stato-Regioni previgenti e previgente Allegato XIV). Entro questo periodo di adeguamento, organismi formativi e aziende dovranno allinearsi alle nuove disposizioni.
Nessuna paura per gli attestati già in tuo possesso: gli attestati di formazione già conseguiti rimangono validi se i contenuti sono conformi ai nuovi standard. I successivi aggiornamenti andranno calcolati dalla data di completamento di tali corsi.
Come adeguarsi al nuovo Accordo sulla formazione sicurezza?
Le indicazioni operative per i datori di lavoro e gli Uffici HR sono chiare: è fondamentale mappare tutte le figure aziendali soggette ad obblighi formativi (dipendenti, preposti, dirigenti, ecc.) e verificarne lo status formativo attuale. Sarà cruciale pianificare tempestivamente l’erogazione dei corsi obbligatori ai soggetti non ancora formati o che necessitano di aggiornamento, tenendo conto delle nuove scadenze.
Quali saranno le sanzioni per chi non si adegua?
La mancata ottemperanza agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni, sia di natura amministrativa che penale. In particolare, la mancata formazione o il mancato aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti è punito, ai sensi dell’art. 55 co.5 lett. c) e i) del D.Lgs. 81/2008, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con ammende comprese tra circa €1.500 e €6.000.
Come P&S e BSafe ti supportano in questo processo?
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