Indennità di disoccupazione NASpI

Cos’è la NASpI

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità di disoccupazione mensile, istituita con il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che ha sostituito i precedenti strumenti a sostegno del reddito previsti dal nostro ordinamento, come l’indennità ASpI, la MINI-ASpI e l’indennità di mobilità.

A chi spetta l’indennità di disoccupazione?

L’indennità può essere richiesta da tutti i lavoratori subordinati, apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e i dirigenti.

Invece, non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Quali sono i requisiti per l’indennità di disoccupazione

Per comprendere a fondo come accedere alla NASpI è necessario conoscere tutti i requisiti necessari, ossia: 

Lo stato di disoccupazione involontario

Come primo requisito per l’indennità di disoccupazione, vengono presi in considerazione i soggetti disoccupati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa tramite un apposito modulo (Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il competente centro per l’impiego. Entro i successivi 15 giorni, il lavoratore dovrà contattare il centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato. 

Dato lo stato di disoccupazione involontario, non potranno percepire la NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, in via generale, a seguito di dimissioni o risoluzioni consensuali.

Continuando la nostra lettura sull’indennità di disoccupazione, scopriamo che oltre a tutti i casi di licenziamento, si considera involontario lo stato di disoccupazione dei lavoratori cessati a seguito di:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni siano state indotte da comportamenti altrui che implicano l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del nascituro);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro – licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
  • risoluzione consensuale intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla sua residenza e/o raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

Requisiti per disoccupazione di tipo contributivi

Facendo riferimento a questo requisito, per poter accedere alla NASpI, il lavoratore deve avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione (a tal fine, valgono anche i contributi figurativi).

A proposito, a partire dal 1° gennaio 2022, non sarà più necessario l’ulteriore requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

Come presentare la domanda 

Relativamente alla domanda di indennità di disoccupazione NASpI, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (con decorrenza differente a seconda del motivo della cessazione) in via telematica attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS o, in alternativa, tramite gli enti di patronato e intermediari dell’istituto.

Come si calcola la NASpI

Per calcolare l’importo della NASpI si prende come riferimento la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. 

L’importo erogato per l’indennità di disoccupazione è pari al 75% della suddetta retribuzione media se quest’ultima è uguale o inferiore a una somma stabilita dalla legge (1.352,19 euro per il 2023). Se la retribuzione media, invece, è superiore all’importo di riferimento, la NASpI è pari al 75% dell’importo di riferimento più il 25% della differenza tra quest’ultima somma e la retribuzione del lavoratore. In ogni caso, l’importo erogato non può superare un limite massimo individuato dalla legge (per il 2023 pari a 1.470,99 euro).

Inoltre, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione (dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda).

Per quanto riguarda, invece, le cessazioni avvenute entro il 31 dicembre 2021,  la riduzione sarà del 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, anche se l’indennità viene percepita negli anni successivi.

La NASpI, oltre a ciò, è cumulabile con i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000,00 euro per anno e con le somme percepite per il servizio civile e, per di più, i periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.

La durata dell’indennità di disoccupazione

Una volta accolta la domanda, l’indennità di disoccupazione è corrisposta mensilmente per un numero complessivo di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti negli ultimi 4 anni per un periodo massimo di 24 mesi.

Adesso puoi dire a gran voce di sapere tutto sulla NASpI, ma se hai ancora qualche dubbio contattaci!

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