Per l’anno 2022 è stato disposto, secondo l’articolo 2, comma 1, che i buoni benzina da cedere ai dipendenti a titolo gratuito da aziende private, nel limite di 200 euro, non concorrono a formare reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, e quindi sono esenti sia da imposte che da contributi previdenziali.
Nel momento in cui si superi la soglia dei 200,00 euro tutto l’importo sarà assoggettato ad imposte e contributi, proprio come prevede il comma 3 dell’art. 51 del TIUR.
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