Bonus Donne 2025

Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024, art. 23) e la Circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 hanno delineato le condizioni e le modalità operative per accedere all’incentivo relativo al Bonus Donne 2025.

L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 7.800,00 euro annui. Il bonus è applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

A chi è rivolto?

L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che, alla data dell’assunzione, rientrano in una delle seguenti categorie:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno,
  • donne che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente da specifici decreti ministeriali.

Qual è l’entità e la durata dell’esonero bonus donne?

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, con un limite massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

La durata dell’esonero varia in base alla categoria della lavoratrice assunta:

  • 24 mesi per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti);
  • 24 mesi per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti delle regioni ZES del Mezzogiorno. In questo caso, l’esonero può essere riconosciuto per assunzioni effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, per i rapporti di lavoro non ancora in corso,
  • 12 mesi per le donne occupate in professioni o settori con disparità di genere.

Come accedere al bonus donne 2025?

È fondamentale rispettare le seguenti condizioni:

  • assenza di violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altri lavoratori;
  • assenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo specifiche eccezioni;
  • non aver licenziato la lavoratrice nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento/controllo;
  • l’assunzione non deve costruire un obbligo preesistente;
  • rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di stato (salvo assunzioni in ZES);
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza,
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

È inoltre richiesto il rispetto dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Questo requisito non è richiesto se il posto si è reso vacante per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. È invece necessario in caso di licenziamenti per riduzione di personale.

Per le assunzioni in ZES, si aggiungono le seguenti condizioni:

  • Assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva.
  • Assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione del lavoratore agevolato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. La violazione di quest’ultimo punto comporta la revoca e il recupero dell’esonero.

Come richiedere l’incentivo?

La domanda di ammissione all’agevolazione deve essere inoltrata all’INPS, anche tramite intermediari, utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line disponibile sul sito INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”. Il modulo è disponibile dal 16 maggio 2025.

È possibile presentare la domanda sia per le assunzioni già effettuate (con possibilità di conguagliare l’esonero anche per i mesi arretrati), sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Attenzione: Per le assunzioni di donne impiegate in professioni/settori con disparità di genere o prive di impiego da almeno 24 mesi, la domanda può essere presentata solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso. Qualora l’istanza sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, è necessario procedere all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni, a pena di decadenza dal diritto all’incentivo.

Scarica la circolare per scoprire come procedere!

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