Permessi elettorali

Alla luce dell’appuntamento elettorale del 26 maggio 2019 per le Elezioni Europee, si ritiene utile illustrare la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio elettorale, segretario, scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi politici.
 
Cosa prevede la legge
 
L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali – compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici – hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessari per lo svolgimento delle relative operazioni.
 
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
 
L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori, che adempiono a funzioni presso i seggi elettorali, “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
 
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, l’unità di misura sono i “giorni di assenza” dal lavoro e non un parametro orario (vedi Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001). In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
· lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
 
· un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
 
A tale proposito, si precisa che la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio.
 
Adempimenti del lavoratore
 
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali, il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore).
 
Concluse le votazioni e il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
 
Riepilogando:
· le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto a un’assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
 
· per i giorni festivi o non lavorativi il lavoratore ha diritto a usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile da calcolare sulla base di 1/26 o altro divisore contrattuale.
 
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