Segnaliamo che il 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020, con cui, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) è stato abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il credito per lavoro dipendente e assimilato (cd. “Bonus Renzi”), previsto dall’art. 13 comma 1bis del Tuir, ed introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale composto da un trattamento integrativo del reddito nonché da un’ulteriore detrazione.
Infatti, in sostituzione del “Bonus Renzi”, il citato decreto prevede un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef, che consta di due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo:
In ragione della temporaneità della durata delle nuove misure, nonché dell’annunciata revisione dell’intero sistema dell’Irpef non è stato modificato il TUIR.
Aspetti generali
Il nuovo beneficio, disciplinato dall’art. 1 del DL n. 3/2020, viene espressamente definito dalla norma come un sostegno al reddito, in quanto ha la specifica funzione di integrare i netti delle buste paga dei dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro.
I beneficiari
I destinatari delle nuove misure sono gli stessi soggetti cui è applicabile la detrazione di lavoro disciplinata dall’art. 13, comma 1 del Tuir, nonché quelli che beneficeranno fino al 30 giugno 2020 del precedente credito bonus irpef di cui all’art 13 comma 1-bis del Tuir (960,00 euro annui, riproporzionati per i redditi da 24.600 a 26.600 euro).
Si tratta pertanto dei titolari dei seguenti redditi:
Sono esclusi dalla riduzione le altre casistiche di redditi di lavoro assimilati previste dall’art. 50 del Tuir quali i compensi dei medici in intramoenia (lett. e), le indennità per pubblica funzione (lett. f), le indennità parlamentari (lett. g), le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato diverse da quelle con funzione previdenziale (lett. h) e gli assegni periodici a cui non concorrono né reddito né capitale (lett. i), quali ad esempio gli assegni di mantenimento all’ex coniuge.
Le condizioni di spettanza
La condizione richiesta, secondo lo stesso schema previsto per il “bonus Renzi”, è che il lavoratore percepisca un reddito (di lavoro dipendente o assimilato) la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, generi un risultato positivo.
In sintesi si deve trattare di un reddito “capiente”, nel senso cioè idoneo a scontare il prelievo Irpef, dopo aver scomputato la sola detrazione di lavoro.
In concreto si tratta di quei soggetti il cui reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in un intero annuo sia superiore 8.145,00 euro, in quanto al di sotto di tale reddito l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro.
Come già previsto attualmente dall’art. 13, c. 6-bis, Tuir, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, che non può superare i 28.000 euro, l’articolo 3 del DL n. 3/2020, specifica che questo deve intendersi al lordo della quota esente prevista, per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero dall’art. 44, c. 1, DL n. 78/2010 e per i lavoratori impatriati dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015.
Operativamente questo vuol dire che al reddito imponibile esposto nei punti 1 e/o 2 della Certificazione Unica 2020 (reddito 2019) deve essere sommata la corrispondente quota esente indicata rispettivamente nei punti 463 (per il cosiddetto rientro dei cervelli) o 465 (per i cosiddetti lavoratori impatriati) della sezione “Altri dati” della certificazione.
Il calcolo del trattamento integrativo
La regola di carattere generale di determinazione della misura è quella di riproporzionamento dell’importo, ovvero:
in base al periodo di lavoro (e quindi ai giorni) dell’anno. L’importo dell’integrazione è fisso per tutti e pari a circa 100 euro mensili, quindi a complessivi 600 euro per il secondo semestre 2020 e a 1.200 euro per l’anno 2021.
Il recupero del beneficio
nnovativo è invece il meccanismo dell’eventuale recupero del beneficio riconosciuto, che in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto risultasse non spettante, previo eventuale riconoscimento anche dell’ulteriore detrazione dell’art. 2 del DL n. 3/2020.
L’articolo 1 del DL n. 3/2020, nella versione modificata in sede di conversione, prevede infatti che se l’importo del recupero complessivamente dovuto sia superiore all’importo di 60 euro, il sostituto deve rateizzarlo in otto mensilità a partire da quella di effettuazione del conguaglio.
Il conguaglio del datore di lavoro
L’importo del trattamento integrativo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà poi oggetto di recupero attraverso la compensazione in F24 ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (il relativo codice tributo non è ancora stato reso noto dall’Agenzia delle Entrate).
In attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni Irpef, per il solo secondo semestre 2020, per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, l’art. 2, DL n. 3/2020 riconosce un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato.
Le condizioni di spettanza
Anche ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il riconoscinto dell’ulteriore detrazione, che non può superare i 40.000 euro, l’articolo 3 del DL n. 3/2020, prevede l’obbligo di considerare la quota di reddito esente prevista, per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero dall’art. 44, c. 1, DL n. 78/2010 e per i lavoratori impatriati dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015. Come previsto per il trattamento integrativo del reddito, il reddito complessivo deve essere altresì considerato al netto del valore dell’abitazione principale.
Il calcolo della detrazione
La regola di carattere generale di determinazione dell’ulteriore detrazione, al pari del trattamento di integrazione del reddito, è quella di riproporzionamento dell’importo spettante in base al periodo di lavoro (e quindi ai giorni).
L’importo spettante non è quindi fisso, ma varia in funzione dell’importo del reddito complessivo, nella seguente misura:
per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro: l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo (480,00 euro) più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito, secondo la formula:
480,00 + (120,00 × 35.000,00 – Reddito complessivo)
7.000
per i redditi over 35.000 e fino a 40.000 euro: l’ulteriore detrazione è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, in base alla seguente formula:
480,00 × (40.000,00 – Reddito complessivo)
5.000,00
Il recupero
Anche per l’ulteriore detrazione, l’art. 2, DL n. 3/2020 prevede il meccanismo del recupero del beneficio complessivamente non spettante di importo superiore a 60 euro, mediante otto rate trattenute dal sostituto d’imposta a partire dal mese di effettuazione del conguaglio a debito (mese di cessazione del rapporto di lavoro o di conguaglio di fine anno).
Le istruzioni operative
Sebbene il rinnovato meccanismo di “cuneo fiscale” ricalchi, soprattutto per il trattamento di integrazione del reddito, la struttura del precedente bonus Renzi, si attendono specifiche istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate soprattutto relative al nuovo meccanismo di recupero degli importi non spettanti, al recupero e versamento degli importi erogati o trattenuti dal sostituto d’imposta, nonché alla gestione del “passaggio” da “Bonus Renzi” alla nuova misura, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni del mese di giugno che, dal tenore letterale della norma, potrebbero non beneficiare del “Bonus Renzi” né del nuovo trattamento.
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