Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Aspetti generali

La legge n.21 del 2 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020, ha abrogato il credito per lavoro dipendente e assimilato noto come “Bonus Renzi” a partire dal 1° luglio 2020. In sostituzione di questa misura, è stato introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale, composto da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione. 

Il nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef prevede due tipologie di riduzione del cuneo fiscale, applicabili in base all’importo del reddito complessivo annuo: 

  1. Trattamento integrativo del reddito: per redditi fino a 28.000 euro, con un’imposta maggiore di zero calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato. Questa misura è stata applicata a partire dal secondo semestre del 2020 e sarà pienamente attiva a partire dal 2021. 
  2. Ulteriore detrazione fiscale: per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, applicabile solo nel secondo semestre del 2020. 

Le nuove misure sono temporanee e non hanno comportato modifiche al Testo unico delle imposte sui Redditi (TUIR). 

Il trattamento integrativo del reddito è definito come un sostegno al reddito che ha lo scopo di integrare le buste paga dei dipendenti con redditi complessivi fino a 28.000 euro.

I beneficiari

I beneficiari sono coloro che avevano già diritto alla detrazione di lavoro prevista dal TUIR e coloro che hanno beneficiato del precedente “Bonus Renzi”. Questi includono i lavoratori dipendenti e coloro che sono assimilati al lavoro dipendente secondo le disposizioni del TUIR. 

Sono esclusi dalla riduzione altri tipi di reddito assimilato previsti dal TUIR, come i compensi dei medici in intramoenia, le indennità per pubblica funzione, le indennità parlamentari, le rendite vitalizie e altre tipologie di assegni periodici. 

Le condizioni di spettanza

Per avere diritto al trattamento integrativo del reddito, il lavoratore deve percepire un reddito (di lavoro dipendente o assimilato) che, dopo aver scomputato la sola detrazione di lavoro, generi un’imposta lorda positiva. Inoltre, il reddito complessivo annuo non deve superare i 28.000 euro.

L’importo dell’integrazione del reddito è determinato in base al periodo di lavoro dell’anno. Per il secondo semestre del 2020, l’importo è di 600 euro, mentre per l’anno 2021 è di 1.200 euro.

Recupero del beneficio 

Nel caso in cui il beneficio riconosciuto risulti non spettante in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto, è previsto un meccanismo di recupero, con possibilità di rateizzare l’importo del recupero in otto mensilità.

L’ulteriore detrazione fiscale è stata introdotta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro solo nel secondo semestre del 2020. Anche in questo caso, il reddito complessivo annuo non può superare i 40.000 euro. L’importo della detrazione varia in base al reddito complessivo, seguendo una formula specifica.

Anche per l’ulteriore detrazione è previsto un meccanismo di recupero nel caso in cui il beneficio risulti non spettante, con la possibilità di rateizzare l’importo in otto mensilità.

È importante sottolineare che sono attese istruzioni operative specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il recupero degli importi non spettanti, il versamento degli importi erogati o trattenuti dal sostituto d’imposta e la transizione dal “Bonus Renzi” alla nuova misura.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere nel dettaglio le novità in materia fiscale.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

     Acconsento al trattamento dei dati come da informativa sulla privacy.