L’INPS ha pubblicato il Messaggio n.1822 il 30 aprile 2020, in risposta alle richieste di chiarimento sulle relazioni tra indennità di malattia e integrazioni salariali come CIG, assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga.
L’istituto ha ribadito che durante la sospensione del lavoro con cassa integrazione a 0 ore, se insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali senza dover comunicare lo stato di malattia. Se lo stato di malattia è iniziato prima della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, ci sono due casi:
Se l’intervento della cassa integrazione riguarda dipendenti con orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia, indipendentemente da quando sia iniziata la malattia.
L’interpretazione dell’INPS sembra essere in contrasto con l’articolo 3, settimo comma, del Decreto Legislativo n.148 del 2015, il quale prevede che l’integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia in caso di malattia.
La legge disciplina la prestazione datoriale, ovvero l’integrazione della malattia secondo il CCNL, mentre le circolari INPS disciplinano le prestazioni dell’istituto. in tutti i casi in cui l’INPS sostituisce l’integrazione salariale con l’indennità di malattia, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità di malattia c/Inps e l’integrazione di malattia, solo per le ore effettivamente lavorate e non per le ore di riduzione dell’orario di lavoro oggetto dell’integrazione salariale.
Per gestire questa situazione in modo corretto e evitarne contestazioni, si suggerisce di avviare una procedura interna aziendale che comprenda la comunicazione della programmazione della CIG ai dipendenti all’inizio del mese, informandoli che in caso di malattia durante le ore di CIG a zero ore non è necessario presentare il certificato medico poiché non verrà erogata l’indennità di malattia, ma solo il trattamento di integrazione salariale.
In caso di malattia con riduzione di orario di lavoro, questa sarà pagata, ma non verrà corrisposta alcuna integrazione da parte dell’azienda. Infine, si dovrà utilizzare il giustificativo XM per i giorni in cui si sovrappongono CIG e malattia.
Scarica subito la circolare per visionare nel dettaglio le novità.
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