
Esonero contributivo parità di genere: istruzioni operative INPS
Esonero parità di genere: istruzioni operative
Facendo seguito alla circolare del 2 dicembre 2022, vi comunichiamo che l’INPS ha fornito le prime istruzioni in merito alla richiesta di esonero contributivo per le aziende che possiedono la certificazione di parità di genere prevista dall’art. 46-bis del D.lgs n198/2006, pari all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di di 50.000,00 € annui.
Queste istruzioni operative fanno riferimento a tutti quei lavoratori che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che tutte le domande di agevolazione, per l’annualità 2022, devono essere presentate entro e non oltre 15 febbraio 2023.
Requisiti per usufruire dell’esonero parità di genere
Oltre al possedere la certificazione è necessario:
- rispettare le condizioni previste dall’art. 1 c.1176 della L. n. 296/2006 che prevede: il possesso del DURC, rispettare gli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nonché regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici adottati dall’INL;
- corretta presentazione del rapporto biennale per le aziende con almeno 50 dipendenti.
Sanzioni amministrative
Per ingiustificata fruizione dell’esonero è prevista la restituzione delle somme e l’applicazione di sanzioni ordinarie previste dalla legge in materia.
Scarica la circolare per scoprire tutte le istruzioni operative dell’INPS e richiedere l’agevolazione.