Fringe benefits – innalzamento soglia

Innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefits per i lavoratori con figli a carico

Con riferimento al Decreto Legge n. 48 del 2023 (noto come “Decreto Lavoro”), attualmente in fase di conversione al Senato, desideriamo fornire ulteriori precisazioni riguardo all’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 3.000,00 euro, destinato esclusivamente ai lavoratori con figli a carico. In relazione a ciò, abbiamo riscontrato alcune problematiche nell’applicazione di tale norma, anche dal punto di vista operativo, e con la presente cerchiamo di chiarire cosa si intende per “figli a carico” e come si applica correttamente e si gestisce sul cedolino.

L’articolo 40 del suddetto Decreto prevede che, limitatamente all’anno fiscale 2023, non concorrono a formare il reddito – entro il limite complessivo di 3.000,00 euro – il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questo include i figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi o affidati. Per questi ultimi, il reddito complessivo nell’anno fiscale di riferimento non deve superare la soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, che può essere elevata a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni, secondo l’articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, noto come TUIR.

Come distribuire il benefit?

Dato quanto sopra, al momento resta ancora da chiarire se sia possibile distribuire il beneficio tra entrambi i genitori nel caso in cui i figli siano a carico di entrambi e, in tal caso, con quale proporzione. Inoltre, è necessario comprendere come comportarsi in caso di separazione, divorzio e affidamento congiunto dei figli. In attesa di chiarimenti da parte del legislatore o dell’Amministrazione finanziaria, tenendo conto anche delle possibili modifiche nella fase di conversione in legge, riteniamo che le soluzioni possibili siano le seguenti:

  1. Applicare momentaneamente a tutti i lavoratori, compresi quelli con figli a carico, la soglia ordinaria del fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (258,53 euro) e fare eventuali conguagli in un secondo momento.
  2. Applicare fin da subito la soglia del fringe benefit di 3.000,00 euro ai lavoratori che ne facciano richiesta, riservandosi, anche in questo caso, di effettuare successivamente eventuali conguagli, una volta ottenute le necessarie precisazioni.

Per il momento, consigliamo di adottare l’opzione 1, con l’obiettivo di effettuare i necessari conguagli non appena possibile. Inoltre, affinché i lavoratori interessati possano usufruire di tale beneficio, dovranno presentare al proprio datore di lavoro una richiesta scritta.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

In merito alle criticità sopra riportate, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n.23/E del 1° agosto 2023, confermando che l’agevolazione si applica ad ogni genitore con un figlio a carico, anche nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori fiscalmente.

Inoltre, se il contribuente percepisce l’assegno unico e universale per il figlio, può comunque beneficiare dell’agevolazione, anche se non può usufruire della detrazione fiscale per figli a carico.

In aggiunta, l’agevolazione spetta anche ad entrambi i genitori che decidono di assegnare l’intera detrazione fiscale a quello con il reddito più elevato.

Infine, ricordiamo che per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro, elevabile a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Tale condizione deve essere verificata al 31 dicembre di ogni anno.

Come beneficiare dell’agevolazione?

Per beneficiare dell’agevolazione, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare preventivamente il diritto e indicare il codice fiscale del figlio o dei figli a carico, conservando la documentazione per eventuali controlli. Inoltre, la trasmissione dell’informativa alle rappresentanze sindacali unitaria (RSU) può essere effettuata prima o dopo l’applicazione del beneficio, ma comunque entro la chiusura del periodo d’imposta.

Scarica le circolari per visionare nel dettaglio le novità e scaricare la “Dichiarazione Sostitutiva” del lavoratore da compilare.

I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti.

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