Facciamo seguito alle nostre recenti circolari informative afferenti l’oggetto per segnararVi che l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s. ha precisato che, a seguito delle proroghe previste dal D.P.C.M. 1° aprile -riguardanti la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado- è da intendersi prorogato fino al 13 aprile p.v. anche il termine per il periodo di fruizione del congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020.
Trattasi, come noto, del congedo previsto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’originaria formulazione del richiamato articolo 23 del D.L. n. 18 del 2020 aveva previsto infatti la possibilità di fruire del congedo in commento a partire dal 5 marzo ed entro il 3 aprile 2020. Alla luce di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M. 1° aprile 2020, è quindi prorogato fino al 13 aprile 2020 anche il termine per la fruizione dei 15 giorni del congedo in questione. Restano invariate le modalità di presentazione della domanda da noi già ilustrate con nostra circolare del 22 marzo u.s..
Payroll, Consulenza del lavoro, Consulenza Risorse Umane.
Supportiamo l’evoluzione delle HR della tua azienda.
Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.