Automobili e nuove regole per la tassazione delle auto in uso promiscuo

Nuove regole di tassazione per le auto concesse in uso promiscuo

Facciamo seguito alla nostra circolare informativa del 24 gennaio 2020 con la quale Vi abbiamo illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) e con la presente circolare ci soffermiamo in particolare su quanto previsto dall’art. 1, commi 632 e 633 in relazione alle nuove regole di tassazione delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Come è noto, la concessione di un’autovettura in utilizzo promiscuo al dipendente costituisce un fringe benefit la cui regolamentazione -dal punto di vista contributivo e fiscale- è contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come da ultimo modificato dal summenzionato art. 1, commi 632 e 633, della legge n. 160/2019.

La novità, ossia la variazione della percentuale di riaddebito (che cambia a seconda del periodo e dei valori di emissione di anidride carbonica per chilometro percorso), disposta dalla norma in commento riguarda esclusivamente i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo per effetto di contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020. Per i contratti stipulati prima di tale data, ossia entro il 30 giugno 2020, nulla cambia. Di seguito riepiloghiamo sinteticamente le novità ed il nuovo regime fiscale.

 

Contratti (di acquisto o noleggio) stipulati entro il 30 giugno 2020.

In questo caso non si registrano variazioni e si continua ad applicare l’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2019. In base a tale norma, per auto, moto e ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo pari alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ogni anno e comunica al Ministero delle finanze il quale, a propria volta, le pubblica entro il 31 dicembre, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Per l’anno 2020, i valori calcolati dall’ACI per i singoli modelli di auto sono contenuti in allegato al Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019. Se un particolare modello di auto non è incluso nelle tabelle ACI (es.: Rolls-Royce), il valore del benefit si calcola con riguardo all’auto più simile tra quelle presenti.

 

Contratti (di acquisto o noleggio) stipulati a partire dal 1° luglio 2020

In tale ipotesi opera l’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR come riformulato dalla legge di bilancio 2020. Pertanto, per gli autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), ovvero auto, veicoli per trasporto promiscuo ed autocaravan, nonché per i motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di anidride carbonica emessa fino a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo per effetto di contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Tale percentuale sale al 30% (ossia non muta rispetto al passato) per i veicoli con valori di anidride carbonica emessa compresi tra 60 e 160 g/km.

Se tale valore supera i 160 ma non i 190 g/km, la percentuale è elevata al 40% per il 2020 e al 50% a decorrere dal 2021. Per i mezzi con valori oltre i 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per il 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

La norma, pensata per premiare le auto più ecologiche e punire quelle più inquinanti, riguarda i mezzi a motore di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Tabella riepilogativa

Le suesposte novità possono essere sintetizzate nella seguente tabella riepilogativa.

Emissioni

Grammi Co2 per Km

Periodo

% di valore

del fringe benefit

Fino a 60

Dal 1° luglio 2020

25%

Da 61 a 160

30%

Da 161 a 190

Dal 1° luglio 2020

40%

Dal 1° gennaio 2021

50%

Da 191 in poi

Dal 1° luglio 2020

50%

Dal 1° gennaio 2021

60%

Precisazioni

Riteniamo opportuno precisare che occorre considerare con cura i presupposti di operatività del nuovo regime, sulla base del tenore letterale della norma, si applica, ai “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020” e in relazione ai veicoli assegnati in uso promiscuo “di nuova immatricolazione”.

La formulazione della norma suggerisce le seguenti riflessioni:

  1. sul presupposto riferito alla stipula del contratto, lo stesso potrebbe ritenersi coincidente con il momento in cui il dipendente proceda alla scelta del veicolo da utilizzare o, alternativamente, al momento in cui il fornitore riceva l’ordine di acquisto o di noleggio da parte dell’azienda richiedente;
  2. sul presupposto relativo all’immatricolazione, sembra potersi far riferimento all’anno di stipula del contratto, a prescindere dal fatto che la data di stipula sia antecedente o successiva a quella di effettiva immatricolazione (nel senso che, ad esempio, un’auto immatricolata nel gennaio 2020 e oggetto di un contratto stipulato a settembre 2020 dovrebbe poter rientrare nel nuovo regime).

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