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Covid News e normative Normativa

Legge n.52 del 19 maggio 2022: disposizioni urgenti riguardanti la fine dello stato di emergenza

cessazione stato di emergenza: nuove disposizioni

Legge n.52 del 19 maggio 2022: disposizioni urgenti riguardanti la fine dello stato di emergenza

Nuove disposizioni introdotte con la Legge n.52 per contrastare la diffusione del virus dopo la fine dello stato di emergenza

Sono state elencate delle novità e delle conferme da parte del Legislatore per quanto riguarda la fine dello stato di emergenza covid con riferimento al datore di lavoro. Si descrive infatti:

  • Isolamento e autosorveglianza (Art. 4);
  • Graduale eliminazione del Green Pass base e rafforzato (Art. 6-7);
  • Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 9 Bis);
  • Proroga dei termini correlati alla pandemia di Covid-19 (Art. 10 commi 1 Ter, 2 Bis).

Scarica la circolare redatta appositamente dai nostri Consulenti del Lavoro e leggi nel dettaglio tutte le novità.

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Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni

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Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni

Il 7 gennaio 2022 all’interno della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022, dichiarando le misure per fronteggiare la pandemia, soprattutto per i luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tale decreto emana, dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea che abbiano compiuto i 50 anni di età.

Novità anche per quanto riguarda tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, i quali dal 15 febbraio potranno accedere ai luoghi di lavoro solamente esibendo il “Green pass Rafforzato”, ossia la certificazione verde emessa dopo il vaccino oppure dopo la guarigione dal Covid-19. Per questo, non sarà più possibile esibire il green pass emesso dopo un tampone antigenico o molecolare.

Per tutti coloro che non avranno la certificazione verde rafforzata o, che risultino privi della stessa, nel momento in cui dovranno presentarsi ai luoghi di lavoro, non potranno accedervi e saranno considerati assenti ingiustificati con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino a quando non presenteranno il green pass rafforzato non oltre il 15 giugno 2022.

Per leggere nel dettaglio tutte le nuove misure, scarica la circolare che i nostri consulenti hanno realizzato appositamente.

 

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Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

nuove misure covid

Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

Ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge n.221 per quanto riguarda la proroga di alcune delle misure speciali correlate al Covid-19. Lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

All’interno di tale decreto si elencano le seguenti misure:

  • Possesso del “green pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro: per accedere ai luoghi di lavoro ci sarà l’obbligo di mostrare il green pass fino al 31 marzo 2022. Vengono prorogate anche le sanzioni correlate.
  • Comunicazione lavoro agile con modalità semplificate: la richiesta di poter effettuare lo smart working è stata prorogata fino al 31 marzo 2022.
  • Sorveglianza sanitaria: l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio rimane in vigore fino al 31 marzo 2022.
  • Congedi: i genitori possono fruire di congedi retribuiti in caso di figli under 14 positivi al Covid-19 o in quarantena. Se i figli rientrano nella fascia di età che va dai 14 ai 16 anni, i genitori avranno diritto all’astensione dal lavoro non retribuita.
  • Lavoratori cd “fragili”: tali lavoratori potranno continuare a svolgere il loro lavoro in modalità smart fino all’adozione di un decreto realizzato appositamente per “lavoratori fragili”.
  • Quarantena e malattia: la malattia non è equiparata alla quarantena.

Per leggere nel dettaglio tutte le nuove misure, scarica la circolare che i nostri consulenti hanno realizzato appositamente.

 

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Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

impiego certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro

Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 165 del 19 novembre 2021 – Impiego delle “certificazioni verdi Covid-19” (cd. “Green Pass”) nei luoghi di lavoro

Di seguito riportiamo alcune delle modifiche riportate sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 20 novembre riguardante la Legge n.165 del 19 novembre 2021, il quale riporta dei cambiamenti per quanto riguarda il Decreto-legge n. 127/2021.

All’interno di tale articolo vengono descritte le novità riguardante l’impiego della certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro.

Vengono indicati principalmente novità riguardanti:

  • I lavoratori in somministrazione, 
  • La consegna della certificazione verde covid-19 al datore di lavoro,
  • La scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa. 
  • Direttive per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti.

Scarica la circolare redatta dai nostri Consulenti del Lavoro payroll per leggere nel dettaglio tutti nuovi cambiamenti.

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Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Controlli a campione del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

L’elemento cruciale di tale circolare è l’implementazione dei corretti controlli della certificazione verde COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, come indicato nel Decreto del 17 giugno 2021.

Essa funge da riepilogo per l’attuale quadro normativo per quanto riguarda la presentazione della documentazione adatta che certifica il possesso del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e di conseguenza i dovuti controlli che il datore di lavoro deve effettuare, anche a campione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro dal 15 ottobre 2021.

Questi obblighi sono rivolti sia ai lavoratori dipendenti che ai soggetti esterni che accedono alla struttura per qualsiasi altra attività. Chiunque sarà privo della certificazione verde Covid (ossia privo di vaccinazione, non certificato come guarito dal COVID-19 o privo di tampone negativo), all’accesso nei luoghi di lavoro, sarà considerato come un pericolo sia per sé che per gli altri lavoratori e, per questo, verrà respinto dal luogo di lavoro e considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Se trascorrono 5 giorni di assenza ingiustificata data da mancanza della certificazione verde, il datore di lavoro considererà lo stesso come sospeso e stipulerà un contratto a termine per la sua sostituzione con un massimo di 10 giorni.

Inoltre, per il controllo del green pass nei luoghi di lavoro per le aziende che hanno un numero maggiore di 50 dipendenti è stato creato uno strumento, chiamato “Greenpass50+”, il quale è fornito dall’INPS che controllerà tutte le informazioni necessarie tramite la piattaforma nazionale della certificazione verde.

Per saperne ancora di più leggi la circolare allegata creata dai nostri consulenti del lavoro per poter visionare il tutto nei minimi dettagli.

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Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

decreto-green-pass

Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

Il Green Pass Covid, ovvero la “certificazione verde”, grazie al decreto legge n.127 è diventato obbligatorio negli ambienti di lavoro e sarà in vigore dal 15 ottobre 2021.

Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, quali siano le condizioni per ottenere il Green Pass:

– Aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 con le somministrazioni previste. La validità è di 12 mesi.
– Aver effettuato almeno una somministrazione di vaccino anti-SARS-CoV-2. In questo caso il Green Pass è valido dal 15mo giorno dopo la prima somministrazione fino alla data prevista per il completamento vaccinale.
– Essere guariti dal Covid-19- il Green Pass in questo caso ha validità di 6 mesi.
– Effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. La validità è di 48 ore.

Gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori in merito al Green Pass.

Il datore di lavoro dovrà effettuare controlli, anche a campione, tramite lettore QR code che però deve preservare la privacy del lavoratore senza tener traccia dei suoi dati.

In caso di mancato controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

I lavoratori dovranno fornirsi di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Se dovessero risultarne sforniti la sanzione va dai 600 ai 1.500 euro più le relative sanzioni disciplinari.

Tutti i lavoratori, anche quelli esterni e presenti solo temporaneamente in azienda di qualsiasi mansione o ruolo, sono tenuti a esibire il Green Pass.

Unici esclusi: i lavoratori in modalità agile. Non essendo presenti in azienda non devono essere in possesso del certificato verde. O almeno fino a che non dovranno rientrare in azienda.

Scopri nel dettaglio tutte le specifiche operative del Decreto Legge nella circolare che abbiamo elaborato.

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Quarantena e malattia

quarantena-malattia

Quarantena e malattia

L’Inps, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, ha comunicato che, per l’anno 2021, i periodi di isolamento domiciliare per contatto con una persona positiva al Covid-19 (cd. “quarantena”) non potranno essere considerati periodi di “malattia”. Ciò in quanto, secondo l’Istituto, ad oggi il legislatore non ha previsto per l’anno in corso un nuovo -ulteriore- stanziamento per prorogare la tutela della quarantena.

Il lavoratore che sia posto in quarantena per contatto con una persona positiva al Covid-19 dovrà essere considerato in aspettativa e/o in sospensione non retribuita, salvo che non si voglia prevedere un trattamento di miglior favore (es. ferie o permessi retribuiti).

Resta fermo per i lavoratori, l’obbligo di comunicare e di giustificare l’assenza per quarantena, anche attraverso la presentazione della documentazione prodotta dall’autorità sanitaria che ha disposto la quarantena stessa.

Condividiamo la Circolare dei nostri Consulenti del lavoro per tutte le specifiche in merito.

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Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro dopo malattia Covid-19: le 5 situazioni più comuni

Rientro post malattia Covid: 5 casi tipo e gli step utili per il rientro in ufficio.

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni inerenti il rientro in servizio dei dipendenti che si sono assentati per malattia Covid correlata.

Qui di seguito abbiamo riassunto le cinque circostanze possibili e i consigli su come comportarsi:

    • lavoratori con sintomi gravi e ricovero: per il rientro sul luogo di lavoro è necessaria la certificazione di negativizzazione e una visita medica prima del rientro in ufficio per verificare l’idoneità di salute.
    • lavoratori positivi sintomatici : possono rientrare solo dopo 10 giorni di isolamento fiduciario di cui tre senza nessun sintomo e fornendo il tampone Covid-19 con esito negativo.
    • lavoratori positivi asintomatici: come nel caso precedente, devono effettuare 10 giorni di isolamento e fornire un tampone negativo.


Si badi bene che per lavoratori positivi sintomatici e asintomatici vi è una particolarità: coloro che si sono negativizzati ma che convivono con positivi, non hanno obbligo di quarantena e possono rientrare al lavoro con i documenti sopra citati.

  • lavoratori positivi a lungo termine : se per una settimana non presentano sintomi, dopo aver fatto 21 giorni di isolamento, devono comunque aspettare di risultare negativi al tampone. Se il lavoratore è impossibilitato ad effettuare lavoro agile riceverà la copertura e il prolungamento della malattia.
  • lavoratori a contatto stretto con persone asintomatiche : dopo l’ultimo contatto con la persona positiva il lavoratore deve stare in isolamento fiduciario 10 giorni e risultare negativo al tampone per poter rientrare.

Per essere davvero aggiornati e per conoscere tutti i dettagli ti consigliamo di scaricare il testo integrale della circolare sulla riammissione in servizio post Covid-19.

Se desideri un chiarimento in merito rivolgiti pure ai nostri consulenti del lavoro.

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Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente al Ministero della salute, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1 c. 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto delle nuove disposizioni diramate dal Ministero della Salute e del DPCM 2 marzo 2021.

In particolar modo, tale procedura si pone l’obiettivo, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle parti sociali, di fornire indicazioni operative aggiornate finalizzate a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, incrementando, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento.

Nel protocollo in commento viene disposto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in mancanza delle quali è necessaria la sospensione dell’attività lavorativa.

Al fine di permettere alle aziende di tutti i settori di applicare tali misure e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, è raccomandato:

  • il ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto, ovvero del lavoro a distanza;
  • l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • l’incentivo alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • l’assunzione dei vari protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e protocolli vigenti;
  • di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti di lavoro e il contingentamento degli spazi comuni;
  • di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento.
Le procedure di informazione

I datori di lavoro devono informare i propri lavoratori dipendenti (o chiunque entri in azienda), tramite appositi depliants informativi da affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili in azienda circa:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio/residenza in presenza di sintomi influenzali, ovvero di comunicare tempestivamente l’insorgere degli stessi qualora sorgano successivamente all’ingresso in azienda;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei datori nel fare accesso e sostare in azienda.

Inoltre, devono fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi.

Modalità di ingresso e uscita in azienda e spostamenti interni

Il personale potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea, e se tale temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per l’accesso dei fornitori esterni è necessario individuare procedure ad hoc di ingresso, transito ed uscita; gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non gli è consentito l’accesso agli uffici; per fornitori/altro personale esterno occorre installare servizi igienici dedicati, prevedendo un divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; riduzione dell’accesso ai visitatori.

In ogni caso, è necessario favorire orari di ingresso e di uscita a scaglioni; ove possibile, è necessaria la dedizione di una porta per l’ingresso e una per l’uscita, oltre che garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

In linea generale, non sono ammesse le riunioni in presenza, sono sospesi tutti gli eventi interni/attività di formazione in aula, e gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo.

Pulizia e sanificazione in azienda

Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (e della strumentazione di lavoro, quali ad.es. tastiere, schermi, mouse), degli ambienti e delle postazioni di lavoro/aree comuni. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende con casi sospetti di COVID è necessario prevedere, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani (specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili).

Dispositivi di protezione individuale

È fondamentale ed obbligatoria l’adozione di DPI quali mascherine chirurgiche ex art. 16 DL n.18/2020 ovvero di dispositivi di livello superiore. Tali dispositivi non sono necessari in caso di attività svolte in condizione di isolamento.

Gestione degli spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Inoltre, è necessario garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione  aziendale

È data facoltà alle aziende, limitatamente al periodo di emergenza, di rimodulare le attività, favorendo le intese con le RSA con riguardo a:

  • chiusura di reparti diversi dalla produzione, garantendo il funzionamento degli stessi mediante l’utilizzo del lavoro agile o da remoto;
  • rimodulazione dei livelli produttivi e degli spazi di lavoro (es. previsione di orari differenziati);
  • piani di produzione dedicati per diminuire i contatti.

In merito alle trasferte, è opportuno che il datore, con la collaborazione de medico competente e del RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste.

Gestione dei sintomatici in azienda

Nel caso di persona asintomatica in azienda, si dovrà procedere al suo isolamento (con munizione dei DPI, se non già dotato), nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla regione o dal Ministero della salute. L’azienda collabora con le autorità in merito alla definizione degli eventuali contatti stretti, anche con il coinvolgimento del medico competente.

Sorveglianza sanitaria

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus; inoltre, lo stesso attua la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili.

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Covid Famiglia News e normative Normativa

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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