In riferimento a quanto dichiara la Legge n.68/1999, si evidenzia che tutte le aziende con più di 15 dipendenti, sono obbligati a comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 gennaio 2024, la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile.
Aspetti normativi
Secondo quanto prevede la normativa, i datori di lavoro hanno l’obbligo di assunzione nel momento in cui impiegano un numero di dipendenti:
- da 15 a 35 dipendenti: sono obbligati ad assumere 1 disabile;
- da 36 ai 50 dipendenti: sono obbligati ad assumere 2 disabili;
- oltre i 50 dipendenti: devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
Inoltre, precisiamo che ai fini della norma si considerano lavoratori disabili:
- gli invalidi civili: soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- gli invalidi la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- gli invalidi del lavoro: persone con un grado di invalidità derivante dall’attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
- i soggetti non vedenti: coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- i soggetti sordomuti;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- i soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia.
Ricordiamo inoltre che il prospetto deve essere inviato solo nel momento in cui si devono comunicare cambiamenti della situazione occupazionale rispetto all’ultimo invio.
Scarica la circolare per leggere tutti i dettagli in merito al prospetto informativo, alle convenzioni di inserimento, alle sanzioni amministrative in caso di mancata assunzione e molto altro.