L’Inps, con la circolare n. 124 dello scorso 26 ottobre ha finalmente fornito le proprie indicazioni finalizzate alla fruizione, da parte dei datori di lavoro, dell’incentivo denominato “IO Lavoro”, introdotto a cura dell’ANPAL con i Decreti direttoriali n. 52 dell’11 febbraio 2020 e n. 66 del 21 febbraio 2020.
Si tratta di un incentivo che spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili), che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori subordinati che hanno le caratteristiche soggettive codificate dai sopra richiamati decreti ANPAL n. 52 e 66 del 2020.
L’incentivo in commento spetta per l’assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarino, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politiche attive del lavoro (DID). Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 21 c. 1 D.Lgs. n. 150/2015, la richiesta di NASpI è equiparata alla richiesta di DID online. Viene specificato che l’incentivo è legittimo anche per le assunzioni di lavoratori considerabili in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo resta entro le soglie annuali pari rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro).
Possiamo così riassumere i requisiti soggettivi dei destinatari dell’incentivo:
La prestazione lavorativa si deve svolgere in una delle regioni/province autonome appartenenti ai seguenti ambiti territoriali:
L’appartenenza alla regione della sede di lavoro è stabilita indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Ciò che rileva infatti è la sede di lavoro indicata nella comunicazione obbligatoria UNILAV.
I rapporti di lavoro che hanno diritto all’incentivo sono i seguenti se instaurati tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:
a) le assunzioni a tempo indeterminato;
b) le trasformazioni a tempo indeterminato di originari contratti a termine. In questo caso non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
c) i rapporti di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015). L’agevolazione spetta solo durante il periodo formativo e non in caso di conferma a tempo indeterminato;
d) i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
L’incentivo IO Lavoro spetta sia per rapporti a tempo pieno, che part-time. Si specifica che in quest’ultimo caso il massimale annuale, mensile e giornaliero dovrà essere proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di part-time.
Nel caso di sospensioni dal lavoro in atto è possibile assumere lavoratori beneficiando di questo incentivo purché i lavoratori neoassunti abbiano una mansione diversa dai dipendenti interessati dalla sospensione. Considerato che le declaratorie dei CCNL riportano mansioni similari in più livelli, è consigliabile porre la massima attenzione nella diversità dell’effettiva attività lavorativa svolta.
A tale riguardo si ritiene che la Cassa Integrazione Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 e s.m.i.), in quanto derogatoria rispetto alle tipizzazioni del D.Lgs. n. 148/2015 e non collegata a situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, sia compatibile con l’incentivo. |
La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (cioè euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Le domande vanno presentate online sul portale Inps, che le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022.
Anche nell’ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità l’incentivo deve essere fruito, entro il termine perentorio del 28/2/2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.
L’incentivo è compatibile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta a Inps, con l’incentivo per l’assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza (art. 8, D.L. n. 4/2019) e con l’esonero riconosciuto dall’art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017, come modificato dalla L. n. 160/2019, riferito all’assunzione agevolata di giovani under 30, o under 35 nell’anno 2020.
Ricordiamo infine che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:
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