In base al Codice delle pari opportunità modificato dalla Legge n. 162/2021, le aziende pubbliche e private che superano i 50 dipendenti sono tenute alla redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile che deve essere trasmesso telematicamente entro il 15 luglio 2024.
Cosa cambia per le aziende
Il Decreto Legislativo n. 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, impone alle aziende con più di 50 dipendenti la redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. Per il biennio 2022-2023, la scadenza per la trasmissione del rapporto è il 15 luglio 2024. La novità principale riguarda la modalità di compilazione del rapporto, che ora è esclusivamente telematica tramite un apposito applicativo informatico disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come compilare il rapporto
Per compilare il rapporto, è necessario accedere al portale con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato. Sono disponibili due modalità alternative: Creazione del nuovo rapporto: utilizzando il modulo online “Allegato 1”. Aggiornamento del rapporto precedente: caricando i dati richiesti tramite un file excel o utilizzando il rapporto già disponibile a sistema per il biennio 2020/2021.
Cosa fare dopo la compilazione?
Al termine della compilazione, il sistema rilascia una ricevuta che attesta la corretta redazione del rapporto e lo salva. I dati contenuti nel rapporto saranno accessibili alla consigliera o al consigliere regionale di parità, all’INL, al Ministero del Lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità, all’Istat e al CNEL.
Copia del rapporto e sanzioni Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 15 luglio 2024. Il rapporto deve essere reso disponibile anche ai lavoratori che ne facciano richiesta. In caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione del rapporto, le aziende saranno sanzionate con una somma da 103,00 a 516,00 euro. Se il mancato adempimento si protrae per oltre 12 mesi, la sanzione è la sospensione per un anno dei benefici contributivi.
Qui di seguito la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro e i moduli per la trasmissione.