Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (CCNL Dirigenti Industria)
Come noto, in data 30 luglio 2019, tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (cd. CCNL “Dirigenti Industria”), scaduto lo scorso 31 dicembre 2018.
L’accordo in commento decorre dal 1 Gennaio 2019 e, fatte salve eventuali decorrenze specificate nei singoli articoli, avrà scadenza il 31 Dicembre 2023.
Novità
Gli argomenti di maggiore rilevanza trattati sono:
Il trattamento minimo complessivo di garanzia, il quale è determinato in ragione d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ciascun anno;
Compensi di importo variabile e collegati ad incidi e/o risultati (Management by objective);
Ferie: giorni non inferiori a 35 giorni, da fruire per almeno 2 settimane, consecutive, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
Formazione e politiche attive: è previsto un versamento in favore dell’associazione “4.Manager” di una quota di 100,00 € annui, a carico del datore di lavoro;
Trattamento di malattia: il periodo di computo è pari a 12 mesi ed è da considerarsi riferito anche alle assenze complessivamente realizzatesi nel corso dei 3 anni precedenti ogni nuovo episodio;
Tutela della maternità e paternità: viene previsto che durante i congedi di maternità e paternità previsti, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’INPS, provvedendo alla sua integrazione al fine di corrispondere ai dirigenti l’intera retribuzione mensile netta;
Pari opportunità: le aziende associate a CONFINDUSTRIA devono trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale;
Trattamento di infortunio e malattia a causa di servizio: vengono incrementati gli importi delle polizze stipulate dall’azienda in inerenti alle ipotesi di morte o invalidità permanente riduttiva delle capacità lavorative specifica del dirigente in misura maggiore ai 2/3, per cause diverse dall’infortunio comunque determinato e da malattia professionale;
Trasferimento del dirigente: il trasferimento non può essere disposto nei confronti dei dirigenti che abbiano compiuto il 55° anno di età;
Previdenza complementare: si segnalano novità che valgono nei confronti dei dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010, nonché quelli assunti;
assistenza sanitaria integrativa;
Collegio arbitrale: è ridefinita la misura dell’indennità supplementare a carico dell’azienda, nell’ipotesi in cui il Collegio arbitrale riconosca che il licenziamento è ingiustificato, in accoglimento del ricorso del dirigente;
Risoluzione del rapporto di lavoro: le disposizioni previste non si applicano ai dirigenti che risultino in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensioni di vecchiaia.
Leggi la circolare sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi redatta dai nostri consulenti del lavoro per approfondire nel dettaglio le novità.