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Covid News e normative Normativa

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure sostegno COVID-19 lavoro

Il Decreto legge del 22 marzo 2021, n.41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, introduce misure urgenti per il sostegno alle imprese, agli operatori economici, al lavoro, alla salute e ai servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19. 

Principali misure di interesse 

È stata prevista la proroga per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate e della consegna ai percipienti al 31 marzo 2021. 

Trattamenti di integrazione salariale

Sono previste nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: 

  • per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per un massimo di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. 
  • È previsto anche l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) per un massimo di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è richiesto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro per accedere a questi trattamenti. 

Blocco dei licenziamenti

Un’altra importante misura riguarda il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • il divieto di licenziamento è confermato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla CIGO e alla CIGS. 
  • il divieto i licenziamento è confermato fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD). 

Indennità per i lavoratori stagionali

È stata prevista un’indennità per i lavoratori stagionali nel turismo, negli stabilimenti termali, nello spettacolo e nello sport:

  • i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori riceveranno automaticamente una nuova indennità pari a 2.400 euro, senza bisogno di presentare domanda. 
  • i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta possono ricevere un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021  e abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo. 

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Per i dipendenti in condizioni di fragilità è stato prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano per l’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento. 

Disposizioni per la NASpI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di una nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta di NASpI per le indennità concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021. 

Disposizioni per i contratti a termine

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, si proroga la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza indicare le causali fino al 31 dicembre 2021. Anche i datori di lavoro che hanno già usufruito di questa possibilità possono accedervi. 

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio l principali misure adottate. 

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Covid Famiglia News e normative Normativa Smart working

Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, del D.L. n. 30/2021, recante nuove misure preventive volte a contenere la diffusione del COVID-19, il Governo ha introdotto nuovi interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza (cd. “DAD”) o in quarantena, che sono in vigore con decorrenza dal 13 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Lavoro agile per figli in dad, malati o in quarantena
 

Con il comma 1, dell’articolo 2 del D.L. n. 30/2021 è stata prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Precisiamo inoltre che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore per volta e non contemporaneamente da entrambi.

Al riguardo, ribadiamo quanto già comunicato con la nostra circolare del 15 marzo u.s., in merito al differimento al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), delle disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata.

Congedo parentale per figli in dad, malati o in quarantena
 

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021, nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, hanno diritto a un congedo parentale per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Precisiamo inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero la durata della quarantena del figlio, potranno essere convertiti -su richiesta del lavoratore- nel nuovo congedo parentale previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001.

Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Segnaliamo infine che il diritto al congedo parentale in parola, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

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Covid Enti News e normative Normativa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo

Modifica del 26 novembre 2020 in tema di una tantum e premio di risultato.

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione di un importo una tantumsuddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020) a favore del personale in forza alla suddetta data.

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Successivamente, il 30 settembre 2020 le Parti hanno stipulato un ulteriore verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, come da nostra circolare del 13 ottobre scorso.

Alla luce della perdurante situazione di crisi imputabile all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento finalizzate a impedire il contagio da Covid-19, con l’accordo del 26 novembre 2020 le Parti hanno disposto un nuovo rinvio della corresponsione della seconda e della terza tranche di una tantum rispettivamente a marzo 2021 e a settembre 2021:

Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A

128,25

128,25

QUADRO B

118,50

118,50

1

111,00

111,00

2

101,25

101,25

3

95,25

95,25

4

90,00

90,00

5

84,75

84,75

6S

81,00

81,00

6

80,25

80,25

7

75,00

75,00

APP. PROFESS.

60,00

60,00

Inoltre, come noto, l’Accordo del 24 luglio 2019 ha previsto un premio di risultato per i lavoratori di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo territoriale o aziendale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (art. 13 del CCNL).

Come da nostra circolare del 9 giugno 2020, le parti sociali hanno deciso di rinviare dal 30 aprile 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato e, in caso di mancata definizione, i relativi importi previsti dal CCNL in oggetto saranno erogati con la retribuzione di dicembre 2020 in luogo di quella di maggio 2020.

Con l’accordo di modifica in commento, le Parti hanno stabilito di rinviare nuovamente il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato al 30 aprile 2021, prevedendo altresì che in caso di mancata definizione dello stesso l’erogazione delle relative somme dovrà avvenire al 31 maggio 2021, fatti sempre salvi accordi migliorativi:

Livelli

Euro

QUADRO – A, B

186,00

1, 2, 3

158,00

4, 5

140,00

6S, 6, 7

112,00

 

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COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

Decreto ristori e due lavoratrici distanti tra loro con mascherina

COVID-19: Gestione Assenze Dipendenti

Il Dipartimento Scientifico Della Fondazione Studi Dei Consulenti Del Lavoro ha diffuso un approfondimento relativo alla gestione delle assenze dei dipendenti causate dalla quarantena, dall’isolamento fiduciario o dalla malattia da Covid-19.

Di seguito vengono riportate le FAQ frequenti presenti all’interno della circolare:

  • Quali differenze ci sono tra quarantena e isolamento?
  • Che differenza si riscontra tra quarantena con sorveglianza attiva e isolamento fiduciario con sorveglianza attiva?
  • Quale iter procedurale deve essere seguito quando viene emesso un certificato legato alle casistiche riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19?
  • Come vengono gestiti i certificati con codice di anomalia?
  • Come viene riconosciuta la tutela dell’equiparazione della quarantena a malattia?
  • Cosa avviene nei casi in cui la sede competente INPS non disponga degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica?
  • Come comportarsi in caso di malattia accertata?
  • Cosa devono fare i lavoratori per accedere alla tutela prevista per coloro che hanno patologie di particolare gravità?
  • Cosa si intende con il concetto di fragilità?
  • Cosa avviene nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars-cov-2) in occasione di lavoro?
  • È possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena continui a svolgere la propria attività in modalità agile?

Per leggere nel dettaglio le risposte alle varie domande in merito alla gestione delle assenze dei dipendenti, scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro

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Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

lavoratori in ufficio con mascherina

Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 279 del 9 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7);
  2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11);
  3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12);
  4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt. 13, 14);
  5. Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 21);

1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7)

L’articolo 7 della disposizione in commento dispone:

  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);

la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. al versamento delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. al versamento dell’IVA.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11)

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12)

L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Ristori bis”). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt.13,14)

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta ai genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Tale facoltà è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • entrambi i genitori devono essere lavoratori dipendenti;
  • alternativamente ad uno dei due genitori;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby-sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus in questione non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

5. Esonero contributivo per il settore agricolo, della pesca e acquacoltura (art. 21)

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

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Covid Enti News e normative Normativa Smart working

Accesso ai portali “CLICLAVORO” e “SERVIZI LAVORO”

portali cliclavoro

Accesso ai portali “CLICLAVORO” e “SERVIZI LAVORO”

Il Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 2721 del 1° settembre u.s. ha comunicato che

a partire dal 15 novembre 2020

 l’accesso ai portali “CLIC LAVORO” (www.cliclavoro.gov.it) e “SERVIZI LAVORO” (www.servizi.lavoro.gov.it) sarà possibile esclusivamente tramite l’identità digitale “SPID”, e contestualmente non sarà pertanto più possibile accedervi tramite le credenziali rilasciate dal Ministero del Lavoro né tramite il PIN INPS.

Il portale “CLIC LAVORO” è quello attraverso il quale devono essere depositati, a titolo di esempio, gli accordi di Smart Working, gli accordi di secondo livello per la detassazione dei premi e le dimissioni on-line. 

Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota, infatti, l’emergenza epidemiologica in corso ha messo in luce l’esigenza di accelerare sulla trasformazione digitale dell’intero Paese e sulla possibilità di erogare servizi telematici accessibili ai più, come peraltro recentemente previsto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) che, all’articolo 24, stabilisce che il sistema di identità digitale “SPID” è di livello idoneo a garantire un significato livello di sicurezza in quanto “attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida” .

Qualora non ne siate ancora in possesso, suggeriamo di dotarvi del sistema di identità digitale “SPID” entro la suddetta data.
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Covid Enti Famiglia News e normative Normativa

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

sagoma famiglia in carta per nuove modalità domanda ANF

Proroga dei termini per la fruizione del congedo parentale speciale

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
D.P.C.M. 1* Aprile 2020
Messaggio INPS n. 1516 del 7 aprile 2020

Facciamo seguito alle nostre recenti circolari informative afferenti l’oggetto per segnararVi che l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s. ha precisato che, a seguito delle proroghe previste dal D.P.C.M. 1° aprile -riguardanti la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado- è da intendersi prorogato fino al 13 aprile p.v. anche il termine per il periodo di fruizione del congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020.

Trattasi, come noto, del congedo previsto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’originaria formulazione del richiamato articolo 23 del D.L. n. 18 del 2020 aveva previsto infatti la possibilità di fruire del congedo in commento a partire dal 5 marzo ed entro il 3 aprile 2020. Alla luce di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M. 1° aprile 2020, è quindi prorogato fino al 13 aprile 2020 anche il termine per la fruizione dei 15 giorni del congedo in questione. Restano invariate le modalità di presentazione della domanda da noi già ilustrate con nostra circolare del 22 marzo u.s..

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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Targa INPS per i permessi ex legge 104/1992

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1287 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti di sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

2. Assegno ordinario (FIS);

3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l’Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo.

 

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”

Aziende che possono presentare la domanda

Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” le seguenti aziende:
– industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
– dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– addette agli impianti elettrici e telefonici;
– addette all’armamento ferroviario;
– industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

 

Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’Inps ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale.
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS.

 

Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento.

Al riguardo segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
– le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è infatti sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione
– esame congiunto

devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020.
Tuttavia, posto che:
– lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
– al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO 

Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende anche non organizzate in forma d’impresa, che:
– occupano mediamente più di 5 dipendenti;
– non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
– appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

 

Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

 

Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento.
L’INPS, ha infatti precisato che:
– non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione;
– esame congiunto
devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS

Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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